Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
3 ottobre 2001
Subject: informazioni
Volevo sapere in quali casi si emette un avviso di accertamento da parte del comune. Se e' possibile emetterlo sul servizio idrico direttamente senza che vi sia stata una lettura del contatore (non conoscendo il consumo) e prima di emettere la fattura. Volevo in oltre sapere quali sono i termini di prescrizione per il servizio idrico e per quello di depurazione e fognatura.
Cordiali saluti
Volevo sapere in quali casi si emette un avviso di accertamento da parte del comune. Se e' possibile emetterlo sul servizio idrico direttamente senza che vi sia stata una lettura del contatore (non conoscendo il consumo) e prima di emettere la fattura. Volevo in oltre sapere quali sono i termini di prescrizione per il servizio idrico e per quello di depurazione e fognatura.
Cordiali saluti
Risposta ADUC
Il termine "avviso di accertamento" e' un po' generico.
Iniziamo dalle prescrizioni: per quei tipi di servizio il termine e' ridotto a 5 anni: ogni atto, interrompe la prescrizione e la fa nuovamente decorrere. Per quanto concerne l'emissione o meno della fattura, per quanto riusciamo ad intuire del caso, nella sua situazione l'avviso di pagamento puo' farne le veci.
E, in assenza di verifica, e' possibile chiedere delle cifre forfaitarie, purche' la stessa verifica sia prevista e debba avvenire: una richiesta di pagamento basata sulla lettura presunta, in caso di fattura, dovrebbe comunque essere prevista: come accertamento appare invece un po' piu' anomalo, ma occorrerebbe conoscere le situazioni che abbiano condotto a simili circostanze. Il caso non e' chiarissimo: potrebbero anche esserci delle irregolarita' ma non riusciamo a capirlo.
Puo' chiedere l'ausilio del Difensore Civico Regionale, per ottenere informazioni piu' dettagliate sul caso specifico, al fine di addivenire ad un chiarimento col Comune. Diciamo che potrebbe tentare la contestazione, ma che il vizio formale potrebbe anche non essere ritenuto determinante dal giudice, il quale potrebbe ritenere comunque possibile l'identificabilita' del mezzo. A nostro avviso, gli estremi per ricorrere possono esserci, ma non e' dato sapere come il giudice valutera' il caso.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Iniziamo dalle prescrizioni: per quei tipi di servizio il termine e' ridotto a 5 anni: ogni atto, interrompe la prescrizione e la fa nuovamente decorrere. Per quanto concerne l'emissione o meno della fattura, per quanto riusciamo ad intuire del caso, nella sua situazione l'avviso di pagamento puo' farne le veci.
E, in assenza di verifica, e' possibile chiedere delle cifre forfaitarie, purche' la stessa verifica sia prevista e debba avvenire: una richiesta di pagamento basata sulla lettura presunta, in caso di fattura, dovrebbe comunque essere prevista: come accertamento appare invece un po' piu' anomalo, ma occorrerebbe conoscere le situazioni che abbiano condotto a simili circostanze. Il caso non e' chiarissimo: potrebbero anche esserci delle irregolarita' ma non riusciamo a capirlo.
Puo' chiedere l'ausilio del Difensore Civico Regionale, per ottenere informazioni piu' dettagliate sul caso specifico, al fine di addivenire ad un chiarimento col Comune. Diciamo che potrebbe tentare la contestazione, ma che il vizio formale potrebbe anche non essere ritenuto determinante dal giudice, il quale potrebbe ritenere comunque possibile l'identificabilita' del mezzo. A nostro avviso, gli estremi per ricorrere possono esserci, ma non e' dato sapere come il giudice valutera' il caso.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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