Giovedì 4 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

3 ottobre 2001
Domanda 3 ottobre 2001
Cara Aduc
Oggetto: interruzione fornitura gas metano per disguidi bancari.
Premetto che sono utente per la fornitura in oggetto da 10 anni ed ho sempre pagato regolarmente. Nei primi mesi di questo anno ho deciso di domiciliare il pagamento delle bollette di fornitura gas presso la mia banca e in occasione del primo pagamento l'ente erogatore mi ha informato che non aveva ricevuto il pagamento stesso. Mi sono recato in banca e mi e' stato detto che avevano avuto dei disguidi ma che ora era tutto regolare e mi hanno dato la contabile riportante l'addebitamento al 30 maggio 2001 ma con valuta 11/5/01 (la data della scadenza).Di seguito sono state pagate regolarmente le altre bollette ma mi sono arrivate una raccomandata e una lettera con l'avviso di mancato ricevimento del pagamento di maggio da parte dell'ente. Recato nuovamente in banca mi sento dire che il pagamento e' avvenuto e che quindi tutto e' regolare.
Sicuro di avere pagato, il primo ottobre chiamo il manutentore della caldaia il quale, dopo alcuni tentativi capisce che mi hanno piombato il contatore in data 6 agosto 2001.
L'ente erogatore mi incolpa di non avergli fornito la prova dell'avvenuto pagamento, secondo me invece l'ente non si e' preoccupato di verificare se l'aveva ricevuto. Ora mi chiedono £55.000 per il riallacciamento: come mi devo comportare? Un saluto, Vi ringrazio anticipatamente.

Risposta ADUC
Avrebbe dovuto comunicare l'avvenuto pagamento e poi -in caso di danno arrecatole- eventualmente rivalersi sulla banca se la responsabilita' del ritardo fosse stata loro.
Ma per danno, potremmo intendere le eventuali spese di mora per il ritardo, mentre -poiche' il pagamento e' stato eseguito- non ci sono gli estremi per addebitare alla banca le fasi di sospensione dell'erogazione: di questo fatto, la colpa e' comunque in primo luogo sua, poiche' ha disatteso la raccomandata pervenutale -comportandosi in modo omissivo invece di provvedere a dimostrare (la prova dell'avvenuto pagamento e' a suo carico) di aver pagato e conseguentemente anche diffidando il fornitore dal reiterare indebite richieste- nonche' del gestore medesimo: il quale -pur a fronte della sua colpa- di fatto ha interrotto il servizio ad una data che (si spera) sia posteriore a quando gli risulta pervenuto il pagamento. Ne consegue che -pur essendo leciti i solleciti- il distacco appare immotivato.
Conseguentemente, allegando in copia le ricevute di pagamento e dichiarando che detto pagamento risulta loro pervenuto in data anteriore al distacco operato, contesti l'indebita richiesta di pagamento per il riallaccio, intimando di provvedere al medesimo entro 48 ore dal ricevimento della raccomandata di risposta e senza alcun aggravio, con l'avviso che in difetto adira' le vie legali.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →