Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
1 ottobre 2001
Avendo ricevuto in data odierna un verbale di Constatazione per violazione Art.142 c.d.s elevatomi dalla Polizia Stradale nel quale viene riportato che non si e' potuto procedere a contestazione immediata... POICHE' IL VEICOLO IN OGGETTO (il mio) ERA GIA' A DISTANZA DAL POSTO DELL'ACCERTAMENTO (in realta' l'auto-pattuglia sul quale era montato l'autovelox si trovava addirittura posteggiato nelle carreggiata opposta, sulla sinistra ed al di la' del gardrail che divide le corsie nei 2 sensi di marcia) E SOPRATTUTTO PERCHE' LO STESSO, IN OGNI CASO NON POTEVA ESSERE FERMATO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TENENDO CONTO DELLA TIPOLOGIA DI STRADA -AUTOSTRADA- (sarebbe stato sufficiente che un'altra autopattuglia si trovasse nella mia carreggiata, regolarmente ferma sul lungo rettilineo che segue la zona nella quale transitavo)E CHE NON E' AFFATTO VERO CHE ECCEDEVO ADDIRITTURA DI 64 KM orari il limite che in quella zona e' - "guarda caso" - di 80 km orari poiche' non vado mai oltre i 130 km e la mia autovettura non e' certo un bolide ma semplicemente una Fiat Brava 1.4 (ma sara' eccepibile?), Vi chiedo se a Vostro parere esistono i presupposti per un ricorso ed in caso di parere positivo perche' consigliate di inoltrarlo al Giudice di Pace e non al Prefetto.
Ringraziando anticipatamente, passo a porgere cordiali saluti.
Ringraziando anticipatamente, passo a porgere cordiali saluti.
Risposta ADUC
Semplicemente perche' i giudici danno una maggiore rilevanza al contenzioso invece che limitarsi a confermare le ipotesi prospettate dagli accertatori. Questo non vuol dire che l'esito debba necessariamente essere positivo, ma perlomeno si puo' sperare che il ricorso sia valutato -seriamente e con attenzione- nella sostanza.
La mancanza di fermo immediato puo' essere di per se' contestata: occorrera' che il giudice adito verifichi se possa o meno ritenersi legittima. Infatti, tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido anche il mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art.200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
La mancanza di fermo immediato puo' essere di per se' contestata: occorrera' che il giudice adito verifichi se possa o meno ritenersi legittima. Infatti, tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido anche il mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art.200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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