Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
26 settembre 2001
Mi e' arrivata una cartella esattoriale per delle contravvenzioni datate 1999. L'autovettura e' stata ceduta nel 1996 ad altra persona con regolare passaggio di proprieta' presso il PRA. Se le contravvenzioni negono notificate, e' possibile contestare il fatto che non si e' oggettivamente responsabili di tali contravvenzioni, in quanto non proprietari da 3 anni? La notifica(per altro non avvenuta per tutte le contravvenzioni) e' cosi' vincolante nonostante sia stato fatto presente l'errore commesso dai vigili urbani? Essendo stata la macchina venduta ad un mio conoscente a cui io passavo le contravvenzioni che ovviamente mi venivano notificate(ripeto, non tutte quelle presenti nella cartella esattoriale), non posso addurre nessuna ragione legalmente valida per non dover pagare contravvenzioni mai commesse? GRAZIE.
Risposta ADUC
Se tutti gli atti al Pra sono stati regolarmente presentati ed in ordine, puo' ricorrere, in quanto la questione non e' di merito ma concerne la notifica, anche se la prova che lei abbia ricevuto le notifiche precedenti e le abbia ignorate potrebbe non essere visto di buon occhio.
Ricordiamo che il ricorso e' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui le perviene la cartella, chiedendo sospensione e annullamento della stessa, allegando tutti gli atti comprovanti l'effettivo stato di cose.
Cliccando qui e' reperibile un modello generico di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Ricordiamo che il ricorso e' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui le perviene la cartella, chiedendo sospensione e annullamento della stessa, allegando tutti gli atti comprovanti l'effettivo stato di cose.
Cliccando qui e' reperibile un modello generico di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
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