Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
25 settembre 2001
Cara aduc in data 21.09.2001 ho ricevuto un verbale al codice della strada datato 29.05.2001, l'infrazione contestatami e' art 142 codice stradale eccesso di velocita'. Le motivazioni addotte nel corpo del verbale relativamente alla mancata notifica sono quantomeno discutibili, infatti, e' scritto nel verbale: "La violazione non e' stata immediatamente contestata poiche' accertata con strumento che consente la determinazione dell'infrazione dopo che il veicolo sia gia' a distanza dal posto di accertamento e non consente la trasmissione dei dati ad altra pattuglia. Inoltre questo Ufficio per il personale e mezzi di cui dispone, non e' stato in grado di intimare l'alt al trasgressore art.201ds/384 Reg. Att. let a)-e)". Premetto, che l'autovettura in questione pur essendo di mia proprieta' viene utilizzata anche dai miei familiari e che allo stato attuale non mi risulta possibile risalire a chi quel giorno utilizzava l'autovettura. Nel corpo del verbale, tra le pene accessorie, c'era quella della sospensione della patente in quanto la velocita' 151,05Km/h risulta essere di 41,05Km/h superiore a quella consentita.
Atteso quanto sopra esposto, Vi chiedo cortesemente di illustrarmi il modo per evitare la sospensione della patente (a mio carico solo ed esclusivamente in quanto proprietario dell'automezzo)e contestualmente le possibilita' che avrebbe un eventuale ricorso al Giudice Di Pace di Todi. Relativamente al tipo di autovelox e' il VELOMATIC 512 Omologazione 2961 del 27.11.1989, il quale da informazioni recepite in rete, consente l'immediata segnalazione della violazione, contrariamente a quanto riportato nel corpo del verbale. Mi risulta in ugual modo poco "professionale" l'altra dicitura ossia quella che dice che il personale ed i mezzi a disposizione dell'Ufficio accertatore non sono state in grado di intimare l'alt al trasgressore. Se il personale e' insufficiente a svolgere un servizio non e' piu' opportuno non svolgerlo o l'attivita' degli agenti di P.M. deve intendersi puramente fotografica?
Certo in una sollecita risposta porgo i miei migliori saluti ...grazie
Atteso quanto sopra esposto, Vi chiedo cortesemente di illustrarmi il modo per evitare la sospensione della patente (a mio carico solo ed esclusivamente in quanto proprietario dell'automezzo)e contestualmente le possibilita' che avrebbe un eventuale ricorso al Giudice Di Pace di Todi. Relativamente al tipo di autovelox e' il VELOMATIC 512 Omologazione 2961 del 27.11.1989, il quale da informazioni recepite in rete, consente l'immediata segnalazione della violazione, contrariamente a quanto riportato nel corpo del verbale. Mi risulta in ugual modo poco "professionale" l'altra dicitura ossia quella che dice che il personale ed i mezzi a disposizione dell'Ufficio accertatore non sono state in grado di intimare l'alt al trasgressore. Se il personale e' insufficiente a svolgere un servizio non e' piu' opportuno non svolgerlo o l'attivita' degli agenti di P.M. deve intendersi puramente fotografica?
Certo in una sollecita risposta porgo i miei migliori saluti ...grazie
Risposta ADUC
Confermiamo le sue valutazioni in merito alla possibilita' di una contestazione immediata, nonche' alla contestabilita' della volonta' di porsi in condizione di non provvedere al fermo immediato.
E' comunque il giudice che deve valutare -caso per caso- se sia o meno possibile contestare la contravvenzione oppure se debba ritenersi legittima la contestazione formulata e dunque illegittima la mancanza di fermo immediato.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
E' comunque il giudice che deve valutare -caso per caso- se sia o meno possibile contestare la contravvenzione oppure se debba ritenersi legittima la contestazione formulata e dunque illegittima la mancanza di fermo immediato.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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