Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

25 settembre 2001
Domanda 25 settembre 2001
Ho ricevuto una multa per divieto di sosta. L'indirizzo indicato nel verbale si riferisce pero' ad un piazzale di Roma inesistente (P.le E.Moreli). Ho telefonato al servizio contravvenzioni e mi hanno confermato l'inesistenza dell'indirizzo anche per il loro stradario. Dal numero della Circoscrizione indicato sul verbale, mi suggeriscono che si puo' pero' risalire ad un certo Piazzale E. Morelli (che dovrebbe essere quello indicato dal vigile sul modello in loro possesso). Come mi devo comportare? E' possibile chiedere l'annullamento della multa? Faccio inoltre presente che non ho trovato alcun avviso lasciato sulla macchina pur avendola lasciata solo per pochi minuti.
Vi ringrazio sin d'ora per la Vostra consueta cortesia e disponibilita'
cordiali saluti

Risposta ADUC
Se l'elemento di contestazione e' solo per la "l" in meno, l'errore ci pare palese (l'iniziale e la definizione di piazzale consentono una chiara identificazione), pertanto, non ci pare si possa neanche parlare di errore formale, ma di semplice svista ortografica. Se avesse altri motivi di contestazione puo' aggiungerci anche questo, ma basarsi solo su di esso non ci pare il caso.
Non e' chiaro se lei in questo piazzale ci sia stata. Poiche' se la sua macchina non fosse mai stata li' parcheggiata dovrebbe riuscire a dimostrarlo, altrimenti il ricorso sarebbe impossibile; se invece la macchina fosse stata parcheggiata, potrebbe eventualmente presentare un ricorso per un vizio di forma, ma con poche probabilita' di riuscita. Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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