Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

25 settembre 2001
Domanda 25 settembre 2001
Subject: reclamo
All'Automobil Club d'Italia
E p.c.:
- Europ Assistance
- Associazione Diritti Utenti e consumatori
- Associazione Cittadinanza Attiva
Con la presente vorrei esporre il mio reclamo per la falsita' dell'informazione offerta dall'ACI e, quindi, la conseguente concorrenza sleale con gli altri operatori dell'emergenza automobilistica.
L'art.4 del regolamento dei Servizi dell'ACI dice testualmente: "Meccanico Amico e' un servizio che garantisce la riparazione del veicolo del Socio presso un'officina delegata ACI 116 a seguito di un soccorso prestato su richiesta inoltrata alla Centrale Operativa"
Tale frase e' chiarissima e non da' adito ad equivoci. Afferma testualmente la garanzia, offerta dall'ACI al Socio, che sia ricorso ad un soccorso mediante la centrale operativa, della riparazione del veicolo presso un'officina delegata ACI 116 (e non c'e' scritto che debba coincidere con l'officina che abbia prestato il soccorso).
Bene, tale assicurazione e' non veritiera. Almeno nella mia esperienza concreta si e' rivelata tale ed al mio reclamo telefonico presso l'ACI GLOBAL di Roma e' stato risposto, con gentilezza e professionalita', dall'Ing. De F*** che l'ACI garantisce la riparazione solo quando tale riparazione possa avvenire presso l'officina che ha prestato il Soccorso. Cioe', se tale officina, che non e' scelta dal Socio ma dall'ACI in base alla vicinanza al veicolo da soccorrere, fosse solo una carrozzeria, non garantira' quindi alcuna riparazione meccanica, o se fosse un'officina meccanica non garantira' riparazioni di tipo elettrico.
Questa modus operandi dell'ACI e' in evidente contrasto con quanto dichiarato nell'art.4. In base a tale articolo, il sottoscritto, dovendo scegliere fra l'affiliazione all'ACI o all'Europ-assistance, leggermente meno cara, ha optato per l'ACI perche' non offriva il semplice soccorso ma anche un intervento di riparazione garantita "in qualunque caso", cosi' come affermato nell'art.4.
Ecco i fatti.
La mattina del 13 settembre mi appresto a partire da Ladispoli per il lavoro con l'auto Citroen ZX SW targa AW19*** ma questa non si mette in moto. Dopo vari tentativi, telefono al 803000 dell'ACI dove richiedo il soccorso. Giunge una rimorchio della Ditta Paolucci di Cerveteri (Centro RM 65) inviato dall'ACI e il mio veicolo e' rimorchiato sino a questa officina. Li' mi viene riferito che per la riparazione c'e' bisogno dell'intervento di un pompista. Quindi il veicolo e' trasferito ad un'officina di Ladispoli dove viene riparato. A riparazione avvenuta vengo informato dal titolare della Ditta Paolucci che la riparazione dovra' essere pagata non all'officina ACI ma direttamente a quella che ha effettuato la riparazione e che l'officina ACI non si garantiva della riparazione effettuata da altri. Sono ovviamente caduto dalle nuvole ritenendo, sempre in base alla lettura del'art.4, che in ogni caso la riparazione fosse garantita dall'ACI e che fossero comunque applicate "i tempari ufficiali delle case costruttrici per la mano d'opera ad un costo orario non superiore a quello del mercato locale". Ho pensato sul momento che l'operato della Ditta Paolucci non fosse stato corretto. Ma dopo la telefonata con l'Ing. De F***, ho capito che la Ditta Paolucci ha agito secondo le indicazioni fornite dall'ACI la quale, contrariamente a quanto affermato nell'art.4, non si fa carico di riparazione effettuate al di fuori dell'officina che ha effettuato il soccorso.
E' facilmente intuibile il danno da me subito dovendo poi pagare la riparazione a costi eccessivi ad un'officina che non era quella di mia fiducia sotto il ricatto, sancita dalla legge, della ritenzione del veicolo.
Non posso considerare l'accaduto il frutto di un equivoco ma il risultato di una falsa informazione commerciale da parte dell'ACI.
Richiedo quindi l'immediata correzione dell'opuscolo: si dovra' indicare che il Servizio meccanico Amico vale solo nel caso in cui l'officina che ha prestato il soccorso possa effettuare la riparazione. In alternativa, chiedo l'immediata correzione della prassi dell'ACI: per garantire quanto affermato nell'art.4, l'ACI dovra', nel caso in cui l'officina non sia attrezzata per la riparazione necessaria, farsi carico del trasferimento del veicolo ad altra officina ACI, facendosi sempre garante della riparazione.

Risposta ADUC
Che l'Officina non si possa assumere la responsabilita' del lavoro di altri, pare ovvio: il problema e' come risolvere la questione. Ci pare che la soluzione potrebbe essere -come da lei suggerito- di creare un "cordone" tra officine Aci, ognuna responsabile in proprio, ma tutte garantite e scelte dalla Direzione Operativa per un pronto intervento.
In caso contrario, dovrebbe essere modificato il contratto, non adeguatamente trasparente. Il primo, indispensabile passo e' di effettuare una segnalazione all'Antitrust "ufficio pubblicita' ingannevole" via Liguria 2, 00187 Roma.
A seconda della risposta pervenutale, potra' o meno agire.
Contesti quanto sopra all'Aci, chiedendo -tramite una raccomandata A/R- il rimborso del danno da lei subito a seguito dell'erronea indicazione, dettando il termine di 15 giorni per ricevere quanto richiesto, specificando che in difetto adira' le vie legali. Nel senso che si rechera' dal Giudice di Pace, inizialmente per una conciliazione. La portata dell'effettiva azione dipendera' anche dalla risposta dell'Antitrust.
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