Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

25 settembre 2001
Domanda 25 settembre 2001
Cara Aduc, ho preso una multa da autovelox il 28/08/2001 notificata il 24/09/2001 perche' su strada (Comune di Quartu S. Elena "CA") con limite di 50 Kmh viaggiavo con il mio scooter a 84 Kmh (netta accertata 79 Kmh). Nel verbale e' presente la seguente frase: "La contestazione immediata del verbale non'e' stata possibile perche' l'apparecchiatura di rilevazione non ha consentito l'immediata individuazione del veicolo, anche in considerazione della velocita' dello stesso e della sicurezza del traffico; inoltre il tentativo di fermare il veicolo avrebbe costituito grave pericolo per la circolazione e probabile causa di incidente in quanto la strada e' a quattro corsie."
Premetto che la strada menzionata e' una litoranea retilinea con uno sbocco a circa 4 Km dal punto di rilevazione ed il successivo a circa 9 Km.
Vi chiedo, e' mai possibile accettare una frase come quella del verbale senza avere la possibilita' di rivalsa. Ho letto buona parte delle lettere gentilmente da voi pubblicate ma sono rimasto nell'ambiguita'.
Rimango in attesa di un vostro riscontro, cordiali saluti.

Risposta ADUC
Non siamo noi che possiamo dirle se questa dichiarazione sia o meno accettabile: questo lo decidera' il giudice, al quale presentera' l'eventuale ricorso, sulla base anche degli elementi specifici addotti dalla controparte. Sicuramente, ci pare contestabile, se si possano dimostrare le oggettive condizioni del percorso: ma non e' possibile garantire la valutazione di terzi sconosciuti.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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