Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

25 settembre 2001
Domanda 25 settembre 2001
Subject: informazioni
FORUM CONSIGLI
Salve e ringrazio sino ad ora per la risposta data.
Da pochi giorni mi e' arrivato un: ATTO DI ACCERTAMENTO DI IRROGAZIONE DI SANZIONI, dove mi si contesta il pagamento in ritardo di (1) un giorno della tassa di possesso per l'anno 1998 del mio veicolo, con relativa sanzione di £126.000 + spese, equivalente al 30% della tassa pagata in ritardo.
Domanda: e' mai possibile pagare una cifra cosi' sproporzionata per un giorno di ritardo? Si puo' proporre ricorso con la speranza di una archiviazione??
grazie ancora per la risposta.

Risposta ADUC
Lei ha pagato in ritardo ma senza pagare la relativa penale: la quale -se pagata subito- sarebbe stata irrisoria.
Il fatto di aver omesso il pagamento della penale e' considerato dall'Aci -di fatto- come un prosieguo del mancato pagamento della cifra. Ma cio', non corrisponde a realta': infatti, lei ha pagato la cifra in ritardo, ma l'ha pagata. E' la penale che non aveva pagato, ma per l'omesso pagamento della penale non e' previsto che la stessa debba continuare ad aumentare sulla cifra-capitale. Pertanto, lei deve pagare la penale omessa, piu' gli interessi e le spese su di essa e non, invece, la penale maggiorata.
Se il pagamento tardivo si effettua entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di pagamento della tassa, la sanzione e' pari a un incremento del +3,75% rispetto all'importo originariamente dovuto; se il pagamento tardivo si effettua decorsi 30 giorni ma comunque entro il 12° mese successivo alla scadenza del termine di pagamento della tassa, la sanzione e' pari a un incremento del 5% rispetto all'importo originariamente dovuto per i ritardi maturati fino al 10/5/2000; mentre e' pari al 6% rispetto all'importo originariamente dovuto per i ritardi maturati a partire dall'11/5/2000; se il pagamento si effettua dopo il 12° mese sopraindicato, la sanzione e' pari al +30% dell'importo originariamente dovuto. Conseguentemente, potrebbe ricorrere in Commissione provinciale tributaria, entro 60gg., al fine di ottenere la riduzione della penale: inviando il ricorso per raccomandata A/R alla Regione esattrice o comunque l'ufficio finanziario dal quale le perviene la richiesta (chiedendo sospensione ed annullamento).
Contatti la Commissione per chiedere le precise modalita' di ricorso.
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