Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
23 settembre 2001
Cara Associazione vorrei sapere qualcosa di preciso sul canone Depurazione. Alcuni mesi fa ho inviato la lettera consigliata da voi, al Comune della mia citta'. Qualche giorno fa' ho ricevuto una lettera scritta dal legale della societa' gestore dell'erogazione idrica, la quale conteneva un ammonimento circa il mancato pagamento del canone depurazione. faccio presente che nell'area comunale non esiste alcun depuratore e tantomeno la rete fogniaria dell'area urbana interessata e' servita da tale servizio. Se e' vero che dal 1999 la depurazione delle acque reflue e' transitata da tributo in canone cosa ci azzeccano gli articoli 14 e 15 della Merli? Comunque vi sarei grato se mi dareste delle precise direttive per ricorrere a questi abusi fatti nei confronti dei consumatori grazie.
Risposta ADUC
Trattenere indebitamente il canone non e' stata una mossa consigliabile: un fatto e' contestare e ricorrere in giudizio, altro e' prendere decisioni tutto sommato arbitrarie, mettendosi di fatto dalla parte del torto.
A parte il fatto che nel frattempo una circolare ministeriale ha fornito una sua interpretazione della norma, specificando che se il canone di depurazione venga acquisito e contestualmente destinato in un Fondo determinato per la costruzione del depuratore medesimo (ritenendosi in tal caso legittimo il prelievo anche in assenza concreta di depuratore) la contestazione dei canoni puo' avvenire (adesso, ovviamente, col rischio che le disposizioni presenti nella circolare pongano a sfavore) opponendosi alla cartella -entro la data di pagamento- avanti al giudice di pace. Non, invece, omettendo di fatto i pagamenti.
A parte il fatto che nel frattempo una circolare ministeriale ha fornito una sua interpretazione della norma, specificando che se il canone di depurazione venga acquisito e contestualmente destinato in un Fondo determinato per la costruzione del depuratore medesimo (ritenendosi in tal caso legittimo il prelievo anche in assenza concreta di depuratore) la contestazione dei canoni puo' avvenire (adesso, ovviamente, col rischio che le disposizioni presenti nella circolare pongano a sfavore) opponendosi alla cartella -entro la data di pagamento- avanti al giudice di pace. Non, invece, omettendo di fatto i pagamenti.
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