Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

22 settembre 2001
Domanda 22 settembre 2001
Subject: Autovelox
Cara ADUC vi ringrazio per una vostra eventuale risposta.
Buongiorno, egregi Signori ADUC,
Vi scrivo perche' ad Aprile ho presenziato all'opposizione diretta d'innanzi al Giudice di Pace della mia provincia nei confronti della polizia Municipale del comune dove risiedo per un'infrazione al c.d.s. (art.142/8), da me commessa mesi prima, per il superamento dei limiti di velocita' in centro abitato di 20 Km/h, infrazione accertata tramite autovelox mod.104C, e non contestata immediatamente.
Il Signor Giudice si e' riservato di emettere la sentenza.
La mia carriera d'automobilista, fortunatamente non ho mai fatto un incidente automobilistico, oggi mi ha riservato un nuovo verbale di accertamento di infrazione al c.d.s., nella stessa provincia ma in un comune vicino al mio, violando l'art.142/8 comma 8.
Conducevo il veicolo ad una velocita' di 70 Km/h in centro abitato, velocita' rilevata tramite apparecchiatura Velomatic 512. Inutile dirvi che nessuno mi ha mai fermato. Infrazione commessa il primo di agosto. Totale Lire 269.030, Euro 38,94.
Vi Chiedo se rientro nei casi di impossibilita' della contestazione immediata in quanto: l'apparecchio di rilevazione e' il Velomatic 512; gli agenti operanti hanno dichiarato che la contestazione immediata e' omessa in quanto gli agenti impegnati in analoga contestazione; gli accertatori di Polizia municipale sono 2; inoltre ho notato che sul verbale non e' presente alcuna firma ma un solo timbro con il nome del funzionario responsabile di P.M.
Ringraziandovi anticipatamente aspetto una vostra risposta

Risposta ADUC
Snche il Velomatic puo' consentire il fermo immediato, tuttavia se la giustificazione addotta dai vigili risultasse veritiera, rischierebbe ancor piu' che in altre circostanze di vedersi confermata la multa. Valuti dunque se sia o meno il caso di rischiare. L'acquisizione dell'ordine di servizio per le relative verifiche puo' infatti avvenire su ordine del giudice: nulla toglie pero' che la verifica dia esito positivo.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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