Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
21 settembre 2001
Salve, vorrei contestare una multa per scadenza dei termini, ma non mi e' chiara la data da prendere in considerazione per tale scadenza.
L'infrazione e' stata effettuata il 19 aprile, la notifica e' datata 23 luglio, sulla stesa c'e' un timbro del corpo della polizia municipale datato 13 settembre, la cartolina gialla postale con la quale sono venuto a conoscenza della multa porta la data 19 settembre, ed il ritiro della stessa e' avvenuta il 20 settembre. Io credo che la data da prendere come riferimento e' quello postale sulla cartolina gialla, sbaglio? In tal caso sono trascorsi 153 giorni dall'infrazione, 3 in piu' per la decadenza della stessa. In attesa di una Vs. cortese risposta anticipatamente ringrazio e saluto.
L'infrazione e' stata effettuata il 19 aprile, la notifica e' datata 23 luglio, sulla stesa c'e' un timbro del corpo della polizia municipale datato 13 settembre, la cartolina gialla postale con la quale sono venuto a conoscenza della multa porta la data 19 settembre, ed il ritiro della stessa e' avvenuta il 20 settembre. Io credo che la data da prendere come riferimento e' quello postale sulla cartolina gialla, sbaglio? In tal caso sono trascorsi 153 giorni dall'infrazione, 3 in piu' per la decadenza della stessa. In attesa di una Vs. cortese risposta anticipatamente ringrazio e saluto.
Risposta ADUC
Sicuramente la cartolina ha la data piu' vicina, ma non e' quella: per verificare in che data sia avvenuta la spedizione, occorre conoscere il giorno in cui i vigili hanno consegnato la raccomandata alle poste, rapportando detta data con quella dell'effettiva identificazione (il giorno della multa o -indicativamente, il giorno dopo).
Se il termine fosse cosi' superato, puo' ricorrere: altrimenti, va incontro a contestazioni.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Se il termine fosse cosi' superato, puo' ricorrere: altrimenti, va incontro a contestazioni.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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