Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

17 settembre 2001
Domanda 17 settembre 2001
Salve.
Ho acquistato in un negozio un prodotto; nel pomeriggio stesso ho riportato il prodotto indietro, chiedendo la somma pagata in quanto lo stesso non era compatibile con altri prodotti in mia dotazione. Da segnalare che l'acquisto è stato "pilotato" dai consigli del venditore che mi assicurava piena compatibilità. Lo stesso venditore non nè ha voluto sapere nonostante io gli abbia notificato l'esistenza della legge in materia di recesso.
La domanda è questa: LA LEGGE DL 51/1992 (ATTUAZIONE LEGGE CEE 25/577) E' VALIDA SOLO PER ACQUISTI A DISTANZA?

Risposta ADUC
Ha ragione il rivenditore: il recesso (dlgsl 50/92) consente il recesso entro 7gg. dalla stipula del contratto esclusivamente in caso di acquisto effettuato fuori dei locali commerciali.
Per quanto attiene a quelli effettuati in negozio, invece, e' consentito -secondo le norme del codice- pretendere riparazione, sostituzione o recesso solo a fronte di un vizio originario dell'oggetto (salva una maggiore garanzia contrattuale offerta da produttore o rivenditore).
Nulla e' dovuto in caso di semplice errore o ripensamento (a meno che possa dimostrare la responsabilita' del rivenditore che l'ha fattivamente indotta in errore: puo' sempre tentare una conciliazione in Camera di Commercio).
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