Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

17 settembre 2001
Domanda 17 settembre 2001
Mi è stata elevata contravvenzione per aver superato di 18 km ora il limite di 60.Il fatto è stato accertato con apparecchiatura Velomatic 500 e il superamento del limite secondo quanto scritto nel verbale è avvenuto "...alla SUCCESIVA visione dei rilievi fotografici". Sempre nel verbale si sostiene che la contestazione immediata non è stata possibile perchè " la violazione è emersa dal display dell'apparecchio quando il veicolo. a causa della sua velocità, aveva superato il posto di accertamento e non era possibile fermarlo in tempo nei modi regolamentari senza determinare situazione di pericolo per la circolazione". Fermo restando che sono in attesa della foto da cui potrebbe emergere che la strada era deserta per kilometri, posso mettere tra i motivi del ricorso anche il "DIFETTO DI VERIDICITA"? Infatti delle due l'una: O la violazione del limite è avvenuta per "SUCCESIVA VISIONE DEI RILIEVI FOTOGRAFICI" e quindi non ha senso dire che non mi hanno potuto fermare senza creare pericoli ecc. perchè la foto è stato sviluppata appunto tempo dopo il mio passaggio; oppure si sono accorti della violazione sul displeay ecc. In ogni caso a me sembra che ci sia una contraddizzione. A voi?

Risposta ADUC
La contraddizione non e' detto che sia cosi' netta: puo' esserlo apparentemente, ma le due possibilita' possono coesistere (la foto viene sviluppata in seguito e costituisce la riprova, mentre sul display si ha la prima verifica e dunque c'e' la concreta possibilita' di effettuare il fermo immediato), anche se si puo' confermare che il modo di porle in rapporto non e' dei migliori.
Ad ogni modo, pur se non puo' usare la definizione suggerita, puo' affiancare alla mancanza di fermo immediato anche l'incongruita' di quanto affermato nel verbale.
Sara' il giudice di pace che -alla fine- valutera' il caso, decidendo in merito alla mancanza di fermo immediato.
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