Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

16 settembre 2001
Domanda 16 settembre 2001
RICHIESTA.............Cara Aduc,
nel mio condominio c'è il riscaldamento centralizzato. Un solo condomino ha qello autonomo e non paga nessuna spesa. L'amministratore dice che però quel condomino non era mai stato attaccato all'impianto centralizzato. La domanda è: è per me possibile, visto che i tubi vanno comunque sostituiti perché troppo vecchi e la spesa sarebbe ingente, realizzare un impianto autonomo senza il consenso degli altri condomini? Se sì, quanto dovrei pagare di spese per il riscaldamento comune?
Grazie.

Risposta ADUC
L'intervento e' possibile, anche se la comunicazione e' ugualmente dovuta. A seconda della giurisprudenza, si continua anche a supporre la necessita' dell'autorizzazione condominiale. Andranno comunque ancora sostenute le spese di manutenzione e funzionamento dell'impianto centralizzato (che rimane cosa comune) ed il 30% circa del gasolio consumato -nonche' i consumi condominiali.
Per ulteriori informazioni puo' consultare il sito www.confedilizia.it
Le alleghiamo alcuni testi di sentenze utili: qualora alcuni condomini decidano, unilateralmente, di distaccare le proprie unità immobiliari dall'impianto centralizzato di riscaldamento, i medesimi non possono sottrarsi al contributo per le spese di conservazione del predetto impianto, non essendo configurabile una rinuncia alla comproprietà dello stesso, ma, ove i loro appartamenti non siano più riscaldati, non sono tenuti a sostenere le spese per l'uso (nella specie, quelle per l'acquisto del gasolio), in quanto il contributo per queste ultime è adeguato al godimento che i condomini possono ricavare dalla cosa comune.
* Cass. civ., sez. II, 20 novembre 1996, n.10214, Condominio di via Piazza n. 15 in Modena c. Fabro ed altri, in Arch. loc. e cond. 1997. 63.
Il distacco delle diramazioni relative ad una o più unità immobiliari dell'edificio condominiale dall'impianto di riscaldamento è consentito quando il condominio interessato provi che da questo deriverà un effettiva proporzionale riduzione delle spese di esercizio e non si verificherà uno squilibrio in pregiudizio del regolare funzionamento dell'impianto centrale stesso.
* Cas. civ., sez. II, 14 febbraio 1995, n.1597, Maddalena c. Cond. Parco delle Magnolie. Conf. App. civ. Milano, 19 gennaio 1996. n. 139, in Arch. loc. e cond 1996, n.5 e Giud. pace Roma, 5 settembre 1996, ibidem.
Il condomino non può distaccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato senza il consenso di tutti gli altri condomini, né a seguito di ciò esimersi dall'obbligo di contribuire alle spese per la prestazione di tale servizio.
* Trib. civ. Napoli, sez. X, 14 ottobre 1987, n.10251, Rubino c. Condominio di Via Cupa Angara, n.5, Napoli, in Arch. loc. e cond. 1988, 440.
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