Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

16 settembre 2001
Domanda 16 settembre 2001
Cara ADUC,
ho preso una multa per eccesso di velocità sulla S.S. 35 (Milano-Meda)e l'infrazione è stata rilevata con apparecchio MOD: 104/C2. La velocità massima su quella strada è Km/h 70 mentre io andavo a 91 Km/h. La mia domanda è: perchè non mi hanno fermato subito? Il fatto che loro dicano che la SS 35 è una strada a 2 corsie(una di marcia normale e una di sorpasso) può essere una buona scusa per non potermi fermare? Quando allora si può procedere immediatamente al fermo del trasgressore?
Vi ringrazio fin d'ora per la Vs.risposta e la Vs. cortese collaborazione.

Risposta ADUC
Il fermo sarebbe la norma, ma per esigenze di servizio o altro puo' succedere che questo non ci sia e detta mancanza potra' -di volta in volta- essere ritenuta omissione o un legittimo intervento. E' possibile presentare ricorso al giudice di pace, il quale lo valutera' sulla base degli elementi specifici, caso per caso.
Ricordiamo le modalita':
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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