Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
15 settembre 2001
Gentili Signori, in data 13/9/2001 mi è stata notificata una contravvenzione per violazione del limite di velocità in data 4/9/2001. Il verbale asserisce che non è stato possibile contestarmi la multa perchè non mi sono fermata al segnale di arresto (doppio colpo di fischietto) emesso dall'agente di Polizia Municipale. Siccome non solo non ho sentito il fischietto, ma non ho nemmeno visto il vigile (la mia velocità era di 73 km/h), vorrei sapere da Voi se il doppio colpo di fischietto è sufficiente o se il vigile, per fermarmi, non avrebbe dovuto usare la paletta. RingraziandoVi per la gentilezza, Vi invio distinti saluti.
Risposta ADUC
Dal momento che sostiene di non aver sentito il fischietto (di per se' sufficiente e certo piu' utile, nel caso l'agente sia dietro e non davanti) potrebbe ugualmente sostenere di non aver visto la paletta. Questo serve a spiegarle che se non si hanno prove, si puo' dire di tutto senza che quanto si sostiene possa avere valore. In caso di mancanza di prove diverse ed inconfutabili, la regola e' allora un'altra: si parte dal presupposto che gli agenti dicano la verita'.
Pertanto, puo' contestare la mancanza di fermo, adducendo non la falsita' delle affermazioni del vigile, bensi' il fatto che il vigile, pur potendola fermare, non l'ha fatto.
Ad ogni modo, e' un discorso meramente teorico: dubitiamo che un giudice potrebbe accettare un ricorso in tal senso. Tuttavia, se volesse tentare, ricordi che il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Pertanto, puo' contestare la mancanza di fermo, adducendo non la falsita' delle affermazioni del vigile, bensi' il fatto che il vigile, pur potendola fermare, non l'ha fatto.
Ad ogni modo, e' un discorso meramente teorico: dubitiamo che un giudice potrebbe accettare un ricorso in tal senso. Tuttavia, se volesse tentare, ricordi che il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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