Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
15 settembre 2001
signori buon giorno,
in data 15/09/2001 mi è stata notificata una contravvenzione di £268.430 per eccesso di velocita effettuata il 14/07/2001 tramite AUTOVELOX 104/C2 matr.54654 omologato DM 2483/88 in postazione fissa AUTOBOX dalla polizia municipale di Borgo S.Lorenzo (FI).
La violazione non è stata immediatamente contestata per questa causa:"Misuratore installato in postazione fissa AUTOBOX che consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo a quello della violazione (art.384/e Reg.CdS) - Lo strumento è di proprietà ed è gestito e controllato direttamente (art.345 Reg.CdS)".
Vorrei sapere se ho la possibilità di effettuare il ricorso.
ringraziandoVi anticipatamente, Vi porgo cordiali saluti.
in data 15/09/2001 mi è stata notificata una contravvenzione di £268.430 per eccesso di velocita effettuata il 14/07/2001 tramite AUTOVELOX 104/C2 matr.54654 omologato DM 2483/88 in postazione fissa AUTOBOX dalla polizia municipale di Borgo S.Lorenzo (FI).
La violazione non è stata immediatamente contestata per questa causa:"Misuratore installato in postazione fissa AUTOBOX che consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo a quello della violazione (art.384/e Reg.CdS) - Lo strumento è di proprietà ed è gestito e controllato direttamente (art.345 Reg.CdS)".
Vorrei sapere se ho la possibilità di effettuare il ricorso.
ringraziandoVi anticipatamente, Vi porgo cordiali saluti.
Risposta ADUC
In teoria potrebbe tentare la contestazione del mancato fermo, in quanto il dispositivo consente il fermo immediato e sembrerebbe contestabile la scelta di ometterlo.
L'esito non e' comunque certo: dipende dal giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
L'esito non e' comunque certo: dipende dal giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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