Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
30 novembre 1999
Spett. direzione
Oggetto: definizione del concetto di "marcia normale", ex art. 154, comma 3, lettera c), del codice della strada.
Vi sarei estremamente grato se in base alla Vs. esperienza, aveste la cortesia di fornirmi una valutazione sulla seguente questione.
Il fatto: ho parcheggiato in un box sul lato sinistro della strada, percio’ in contromano. In un secondo tempo, considerando l'opportunita’ di eliminare alcuni metri di spazio inutilizzabile, effettuavo una manovra in retromarcia. Da retro, in contromano, sopraggiungeva altro veicolo con l'intento di parcheggiare nello stesso box. A seguito della collisione la Polizia Municipale sanzionava entrambi per violazione dell'art. 143, per circolazione contromano. Inoltre al sottoscritto veniva pure applicata la sanzione di cui all'art. 154, comma 3, lettera c), per non aver dato la precedenza ai veicoli "in marcia normale".
In diritto contesto l'interpretazione circa la sussistenza della seconda infrazione, in quanto tale veicolo non poteva essere considerato in marcia normale. Al contrario esso stesso doveva attendere il compimento della mia manovra in atto, che era l'unico modo possibile per l'assestamento nell'area di parcheggio per entrambi i veicoli. La qualifica di "marcia normale" e’ da rinvenire sulla base di una interpretazione giuridica del termine "normale", non semplicemente in relazione alla dinamica dei veicoli in movimento (per cui solo il veicolo che "va in avanti" sarebbe in marcia normale). L'esclusione per applicare un giudizio sulla base di quest'ultimo profilo deriverebbe dallo stesso articolo 143, comma 1, che detta: "i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata", poi , al comma 3, lettera c), vengono dettate le modalita’ del parcheggio sul lato destro. Per tale motivo il veicolo che intende parcheggiare in un box libero, si affianca al veicolo parcheggiato davanti, indi si immette, in retromarcia. Questa manovra richiede l'allargamento verso il centro carreggiata, per cui nel compiere la manovra e’ tenuto a dare la precedenza ai veicoli sopraggiungenti da tergo. Questa, e solo questa appare la ratio della norma per cui il diritto di precedenza spetta ai veicoli che sopraggiungono dalla parte destra della carreggiata, pertanto, in "marcia normale".
In conclusione, avendo interpellato alcune qualificate fonti, sono determinato ad oblare l'infrazione per l'art. 143 (marcia contromano) presentando, invece, opposizione alla seconda imputazione.
Comunque, poiche’ il caso mi sembra emblematico di un certo semplicismo interpretativo della norma, vorrei disporre di qualche altro autorevole conforto, per cui Vi chiedo se cortesemente potete fornirmi una Vostra valutazione?
Vi ringrazio per la cortese attenzione.
Oggetto: definizione del concetto di "marcia normale", ex art. 154, comma 3, lettera c), del codice della strada.
Vi sarei estremamente grato se in base alla Vs. esperienza, aveste la cortesia di fornirmi una valutazione sulla seguente questione.
Il fatto: ho parcheggiato in un box sul lato sinistro della strada, percio’ in contromano. In un secondo tempo, considerando l'opportunita’ di eliminare alcuni metri di spazio inutilizzabile, effettuavo una manovra in retromarcia. Da retro, in contromano, sopraggiungeva altro veicolo con l'intento di parcheggiare nello stesso box. A seguito della collisione la Polizia Municipale sanzionava entrambi per violazione dell'art. 143, per circolazione contromano. Inoltre al sottoscritto veniva pure applicata la sanzione di cui all'art. 154, comma 3, lettera c), per non aver dato la precedenza ai veicoli "in marcia normale".
In diritto contesto l'interpretazione circa la sussistenza della seconda infrazione, in quanto tale veicolo non poteva essere considerato in marcia normale. Al contrario esso stesso doveva attendere il compimento della mia manovra in atto, che era l'unico modo possibile per l'assestamento nell'area di parcheggio per entrambi i veicoli. La qualifica di "marcia normale" e’ da rinvenire sulla base di una interpretazione giuridica del termine "normale", non semplicemente in relazione alla dinamica dei veicoli in movimento (per cui solo il veicolo che "va in avanti" sarebbe in marcia normale). L'esclusione per applicare un giudizio sulla base di quest'ultimo profilo deriverebbe dallo stesso articolo 143, comma 1, che detta: "i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata", poi , al comma 3, lettera c), vengono dettate le modalita’ del parcheggio sul lato destro. Per tale motivo il veicolo che intende parcheggiare in un box libero, si affianca al veicolo parcheggiato davanti, indi si immette, in retromarcia. Questa manovra richiede l'allargamento verso il centro carreggiata, per cui nel compiere la manovra e’ tenuto a dare la precedenza ai veicoli sopraggiungenti da tergo. Questa, e solo questa appare la ratio della norma per cui il diritto di precedenza spetta ai veicoli che sopraggiungono dalla parte destra della carreggiata, pertanto, in "marcia normale".
In conclusione, avendo interpellato alcune qualificate fonti, sono determinato ad oblare l'infrazione per l'art. 143 (marcia contromano) presentando, invece, opposizione alla seconda imputazione.
Comunque, poiche’ il caso mi sembra emblematico di un certo semplicismo interpretativo della norma, vorrei disporre di qualche altro autorevole conforto, per cui Vi chiedo se cortesemente potete fornirmi una Vostra valutazione?
Vi ringrazio per la cortese attenzione.
Risposta ADUC
Se la vicenda sta esattamente come la scrive lei, siamo d'accordo con la sua interpretazione. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica -o dalla firma se il verbale e' stato da lei firmato- in Tribunale, chiedendo la sospensione e l'annullamento dell'atto. Dipendera' in parte dal giudice che incontra. Il ricorso al Prefetto e' sconsigliabile.
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