Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
13 settembre 2001
Subject: penale viaggio
Martedi' mattina 11 settembre 2001, intorno alle ore 10.00 io e dei miei amici abbiamo prenotato un viaggio per 3 persone in Tunisia precisamente a Djerba con partenza lunedi' 17 settembre 2001, naturalmente dopo quello che e' successo piu' o meno sei ore dopo negli USA non ce la sentiamo di partire, abbiamo telefonato immediatamente a I Viaggi del Ventaglio per annullare il viaggio... La risposta e' stata che dovevamo comunque pagare una penale il 50% della quota in caso di annullamento e il 30% in caso di cambio destinazione in un altro venta club, a oggi la penale e' aumentata circa del 20%. Abbiamo telefonato anche all' ADOC, al consolato Italiano e Tunisino e tutti ci rispondono che essendo considerata una meta "sicura" non ci sono altre alternative se non quella di pagare. Ora capisco che la Tunisia non sia uno stato mediorientale, e che potrebbe essere considerato uno stato a basso rischio avendo avuto, negli ultimi tempi buoni rapporti con l'Europa in generale e con Italia e Francia in particolare, ma resta comunque uno stato islamico e da quanto ho appreso da un articolo de La Repubblica (http://www.repubblica.it/speciale/tragediamerica/infografici4.html) risulta essere la sede di una delle cellule terroristiche che fanno capo a Osama Bin Laden che come ben saprete e' il maggior indiziato dell' attacco terroristico di martedi' contro gli Stati Uniti,e che quindi, rende soprattutto verso i turisti questo stato non sicuro in quanto da sempre bersagli "preferiti" degli integralisti islamici. Ora mi chiedo per quale motivo dovrei pagare la penale (che tra le altre cose e' una cifra che supera il milione e mezzo) per poter evitare di trovarmi in uno stato islamico durante la piu' grossa crisi mondiale, dopo la seconda guerra mondiale, e che soprattutto vede la N.A.T.O. (di cui l' Italia fa parte) che si e' schierata in difesa degli stati uniti riconoscendo quell'attacco terroristico come un atto di guerra contro uno degli stati membri, da una parte e il mondo dell'integralismo islamico dall' altra.
Vi ringrazio per l'attenzione (allego la cartina).
Martedi' mattina 11 settembre 2001, intorno alle ore 10.00 io e dei miei amici abbiamo prenotato un viaggio per 3 persone in Tunisia precisamente a Djerba con partenza lunedi' 17 settembre 2001, naturalmente dopo quello che e' successo piu' o meno sei ore dopo negli USA non ce la sentiamo di partire, abbiamo telefonato immediatamente a I Viaggi del Ventaglio per annullare il viaggio... La risposta e' stata che dovevamo comunque pagare una penale il 50% della quota in caso di annullamento e il 30% in caso di cambio destinazione in un altro venta club, a oggi la penale e' aumentata circa del 20%. Abbiamo telefonato anche all' ADOC, al consolato Italiano e Tunisino e tutti ci rispondono che essendo considerata una meta "sicura" non ci sono altre alternative se non quella di pagare. Ora capisco che la Tunisia non sia uno stato mediorientale, e che potrebbe essere considerato uno stato a basso rischio avendo avuto, negli ultimi tempi buoni rapporti con l'Europa in generale e con Italia e Francia in particolare, ma resta comunque uno stato islamico e da quanto ho appreso da un articolo de La Repubblica (http://www.repubblica.it/speciale/tragediamerica/infografici4.html) risulta essere la sede di una delle cellule terroristiche che fanno capo a Osama Bin Laden che come ben saprete e' il maggior indiziato dell' attacco terroristico di martedi' contro gli Stati Uniti,e che quindi, rende soprattutto verso i turisti questo stato non sicuro in quanto da sempre bersagli "preferiti" degli integralisti islamici. Ora mi chiedo per quale motivo dovrei pagare la penale (che tra le altre cose e' una cifra che supera il milione e mezzo) per poter evitare di trovarmi in uno stato islamico durante la piu' grossa crisi mondiale, dopo la seconda guerra mondiale, e che soprattutto vede la N.A.T.O. (di cui l' Italia fa parte) che si e' schierata in difesa degli stati uniti riconoscendo quell'attacco terroristico come un atto di guerra contro uno degli stati membri, da una parte e il mondo dell'integralismo islamico dall' altra.
Vi ringrazio per l'attenzione (allego la cartina).
Risposta ADUC
Premesso che quanto detto in merito alla Tunisia valeva anche prima dell'attentato e le cellule terroristiche erano comunque potenzialmente attive, la motivazione addotta puo' essere umanamente comprensibile, ma non ha un fondamento giuridico.
Pertanto, le consigliamo di attenersi a quanto gia' consigliatole.
La penale del 50% pare un po' onerosa: pertanto potreste anche rivolgervi ad un giudice, contestandola e forse ottenendone una riduzione, ai sensi di quanto suggerito in tema di penali onerose dall'art. 1469 bis c.c. Un 30% sarebbe maggiormente opportuno, tuttavia sara' comunque il giudice a decidere.
Per maggiore chiarezza, le alleghiamo un nostro comunicato in merito:
VIAGGI VERSO GLI USA E ALTRE DESTINAZIONI DOVE VIGE IL BLOCCO AEREO
DISDETTE E RINVII: ISTRUZIONI PER L'USO
Firenze, 13 Settembre 2001. Stanno cominciando ad arrivare le richieste dei passeggeri e turisti che in questi, e nei prossimi giorni e settimane, avevano prenotato un volo o un pacchetto per quelle destinazioni che oggi -gli Usa soprattutto- non sono raggiungibili perche e' stato chiuso l'accesso aereo (Usa) o per motivi di sicurezza (Medio Oriente).
Le regole in materia sono abbastanza precise, e per evitare di avere a che fare con richieste assurde da parte dei passeggeri (ne sono arrivate alcune) o agenzie furbette che approfittano della situazione, e' bene ricordarle -dice il presidente dell'Aduc, Vincenzo Donvito- tenendo presente, pero', che ogni caso, nella sua specificita', e' relativo, e non e' escluso che cio' che puo' sembrare scontato lo sia.
Schematicamente le elenchiamo:
Disdetta da parte di chi fornisce il servizio
* Disdetta del volo da parte della compagnia: rimborso totale per qualunque tipo di biglietto, da chiedere a chi si e' pagato il biglietto (compagnia direttamente e/o agenzia). Non e' ipotizzabile la richiesta di eventuali danni, perche' il motivo dell'annullamento non dipende dal vettore aereo, ma da cause di forza maggiore.
* Disdetta del pacchetto turistico da parte del tour operator: si ha diritto, senza alcuna penale, a scegliere un pacchetto di prezzo equivalente cosi' come riportato dai cataloghi del tour operator, oppure uno di prezzo superiore pagando la differenza, o uno di prezzo inferiore facendosi rimborsare la differenza. Se si e' acquistato il pacchetto da una agenzia, caso per caso, non e' escluso che si possa optare per un pacchetto di un altro tour operator (dipende dagli accordi dello specifico tour operator con l'agenzia).
Disdetta da parte del passeggero e/o turista (prima che il servizio sia stato annullato da parte del fornitore)
* Disdetta del volo: segue le regole dello specifico biglietto acquistato. Non e' escluso che, se si decide di non poter aspettare nell'incertezza della partenza, che la compagnia accetti un cambio del passeggero con altro indicato dallo stesso passeggero, ma sarebbe solo una cortesia da parte del vettore, non un obbligo.
* Disdetta del pacchetto turistico: anche qui segue le regole dello specifico pacchetto acquistato. Pero', nel caso in cui si decida di non poter aspettare nell'incertezza della partenza, si puo' cambiare nome del passeggero, senza oneri aggiuntivi, indicandolo almeno 4 giorni lavorativi prima della partenza. Per chi ha acquistato un pacchetto, in generale, si puo' verificare il caso che cio' che sia scontato, non lo sia affatto: accade che contratti di viaggio, molto sbilanciati a favore del tour operator, contengano clausole vessatorie (che concedono, cioe' dei vantaggi ad una parte, ma non gli stessi all'altra, o che prevedano oneri troppo alti per le disdette del passeggero, non giustificati perche' l'assenza di quel passeggero non comprometterebbe, totalmente o in parte, la realizzazione e l'onere economico del tour per l'organizzatore), e non e' escluso che, dopo una richiesta di amichevolmente rivederle senza ottenere alcun risultato o una proposta insoddisfacente, si possa fare ricorso alla Camera di Conciliazione presso le Camere di Commercio o al Giudice di Pace.
Queste norme sono un mix di codice civile, Carta dei Diritti del Passeggero ( Carta dei diritti del passeggero) e abitudini e consuetudini del mondo dell'organizzazione del trasporto e dei viaggi.
E' bene ricordare che, per i pacchetti, qualora anche in questa situazione si fosse riusciti a partire, al ritorno, se si sono riscontrate difformita' tra i servizi prenotati e quelli ottenuti, e se si fosse certi non dipendano da situazioni di forza maggiore, entro 10 giorni si possono chiedere i relativi rimborsi inviando una raccomandata A/R a chi si e' acquistato il servizio, chiedendo di rimborsare entro 15 giorni e minacciando in caso contrario le vie legali: a questo indirizzo Internet si trova un facsimile per questa richiesta: Rimborso danni per un viaggio
Pertanto, le consigliamo di attenersi a quanto gia' consigliatole.
La penale del 50% pare un po' onerosa: pertanto potreste anche rivolgervi ad un giudice, contestandola e forse ottenendone una riduzione, ai sensi di quanto suggerito in tema di penali onerose dall'art. 1469 bis c.c. Un 30% sarebbe maggiormente opportuno, tuttavia sara' comunque il giudice a decidere.
Per maggiore chiarezza, le alleghiamo un nostro comunicato in merito:
VIAGGI VERSO GLI USA E ALTRE DESTINAZIONI DOVE VIGE IL BLOCCO AEREO
DISDETTE E RINVII: ISTRUZIONI PER L'USO
Firenze, 13 Settembre 2001. Stanno cominciando ad arrivare le richieste dei passeggeri e turisti che in questi, e nei prossimi giorni e settimane, avevano prenotato un volo o un pacchetto per quelle destinazioni che oggi -gli Usa soprattutto- non sono raggiungibili perche e' stato chiuso l'accesso aereo (Usa) o per motivi di sicurezza (Medio Oriente).
Le regole in materia sono abbastanza precise, e per evitare di avere a che fare con richieste assurde da parte dei passeggeri (ne sono arrivate alcune) o agenzie furbette che approfittano della situazione, e' bene ricordarle -dice il presidente dell'Aduc, Vincenzo Donvito- tenendo presente, pero', che ogni caso, nella sua specificita', e' relativo, e non e' escluso che cio' che puo' sembrare scontato lo sia.
Schematicamente le elenchiamo:
Disdetta da parte di chi fornisce il servizio
* Disdetta del volo da parte della compagnia: rimborso totale per qualunque tipo di biglietto, da chiedere a chi si e' pagato il biglietto (compagnia direttamente e/o agenzia). Non e' ipotizzabile la richiesta di eventuali danni, perche' il motivo dell'annullamento non dipende dal vettore aereo, ma da cause di forza maggiore.
* Disdetta del pacchetto turistico da parte del tour operator: si ha diritto, senza alcuna penale, a scegliere un pacchetto di prezzo equivalente cosi' come riportato dai cataloghi del tour operator, oppure uno di prezzo superiore pagando la differenza, o uno di prezzo inferiore facendosi rimborsare la differenza. Se si e' acquistato il pacchetto da una agenzia, caso per caso, non e' escluso che si possa optare per un pacchetto di un altro tour operator (dipende dagli accordi dello specifico tour operator con l'agenzia).
Disdetta da parte del passeggero e/o turista (prima che il servizio sia stato annullato da parte del fornitore)
* Disdetta del volo: segue le regole dello specifico biglietto acquistato. Non e' escluso che, se si decide di non poter aspettare nell'incertezza della partenza, che la compagnia accetti un cambio del passeggero con altro indicato dallo stesso passeggero, ma sarebbe solo una cortesia da parte del vettore, non un obbligo.
* Disdetta del pacchetto turistico: anche qui segue le regole dello specifico pacchetto acquistato. Pero', nel caso in cui si decida di non poter aspettare nell'incertezza della partenza, si puo' cambiare nome del passeggero, senza oneri aggiuntivi, indicandolo almeno 4 giorni lavorativi prima della partenza. Per chi ha acquistato un pacchetto, in generale, si puo' verificare il caso che cio' che sia scontato, non lo sia affatto: accade che contratti di viaggio, molto sbilanciati a favore del tour operator, contengano clausole vessatorie (che concedono, cioe' dei vantaggi ad una parte, ma non gli stessi all'altra, o che prevedano oneri troppo alti per le disdette del passeggero, non giustificati perche' l'assenza di quel passeggero non comprometterebbe, totalmente o in parte, la realizzazione e l'onere economico del tour per l'organizzatore), e non e' escluso che, dopo una richiesta di amichevolmente rivederle senza ottenere alcun risultato o una proposta insoddisfacente, si possa fare ricorso alla Camera di Conciliazione presso le Camere di Commercio o al Giudice di Pace.
Queste norme sono un mix di codice civile, Carta dei Diritti del Passeggero ( Carta dei diritti del passeggero) e abitudini e consuetudini del mondo dell'organizzazione del trasporto e dei viaggi.
E' bene ricordare che, per i pacchetti, qualora anche in questa situazione si fosse riusciti a partire, al ritorno, se si sono riscontrate difformita' tra i servizi prenotati e quelli ottenuti, e se si fosse certi non dipendano da situazioni di forza maggiore, entro 10 giorni si possono chiedere i relativi rimborsi inviando una raccomandata A/R a chi si e' acquistato il servizio, chiedendo di rimborsare entro 15 giorni e minacciando in caso contrario le vie legali: a questo indirizzo Internet si trova un facsimile per questa richiesta: Rimborso danni per un viaggio
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