Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
13 settembre 2001
Desidero sapere se, nei contratti tra professionista e consumatore, a mezzo di modelli prestampati, e' valida la clausola che stabilisce una competenza territoriale in deroga a quella ordinaria (foro del consumatore).
Faccio presente che il contratto e' stato firmato, senza pero' specifica approvazione di ogni clausola, ma nella sua totalita'.
Grazie!
Faccio presente che il contratto e' stato firmato, senza pero' specifica approvazione di ogni clausola, ma nella sua totalita'.
Grazie!
Risposta ADUC
In genere, il foro competente e' quello dove si e' firmato il contratto.
Ma per quanto attiene i contratti sottoscritti tra professionisti con consumatori e' invece prevista una maggiore tutela per questi ultimi, in quanto parte ritenuta piu' debole. Invece nei contratti "tra pari", ad esempio tra professionisti, questa disparita' di forze non c'e' per cui il foro non e' necessariamente quello dove risiede il professionista, ma quello dove e' stato firmato il contratto o dove ha sede la societa' venditrice, e comunque come indicato nell'atto medesimo.
Cio' premesso, in caso di contratto tra professionista e consumatore, una clausola che preveda la deroga al foro di competenza non puo' essere considerata ammissibile neanche in caso di doppia sottoscrizione; rimarra' pertanto annullabile se la parte interessata voglia disapplicarla (rivolgendosi a tal fine al giudice -di pace, generalmente).
Ma per quanto attiene i contratti sottoscritti tra professionisti con consumatori e' invece prevista una maggiore tutela per questi ultimi, in quanto parte ritenuta piu' debole. Invece nei contratti "tra pari", ad esempio tra professionisti, questa disparita' di forze non c'e' per cui il foro non e' necessariamente quello dove risiede il professionista, ma quello dove e' stato firmato il contratto o dove ha sede la societa' venditrice, e comunque come indicato nell'atto medesimo.
Cio' premesso, in caso di contratto tra professionista e consumatore, una clausola che preveda la deroga al foro di competenza non puo' essere considerata ammissibile neanche in caso di doppia sottoscrizione; rimarra' pertanto annullabile se la parte interessata voglia disapplicarla (rivolgendosi a tal fine al giudice -di pace, generalmente).
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