Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
11 settembre 2001
Subject: interpretazione art.1132 c.c.
Mi chiamo F*** O***. Vi chiedo una cortesia: esiste un sito o un testo su cui è riportata con chiarezza l'interpretazione dell'art.1132. -Dissenso dei condomini rispetto alle liti.? (Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere ad una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.) I dubbi nascono non sugli estremi e i termini per la notifica ma sul resto (i diritti di rivalsa....., il concorrere alle spese di giudizio...., il dissenso è tra i condomini o tra il condomino, il condominio e la parte esterna, ecc....)
Grazie per la collaborazione.
Mi chiamo F*** O***. Vi chiedo una cortesia: esiste un sito o un testo su cui è riportata con chiarezza l'interpretazione dell'art.1132. -Dissenso dei condomini rispetto alle liti.? (Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere ad una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.) I dubbi nascono non sugli estremi e i termini per la notifica ma sul resto (i diritti di rivalsa....., il concorrere alle spese di giudizio...., il dissenso è tra i condomini o tra il condomino, il condominio e la parte esterna, ecc....)
Grazie per la collaborazione.
Risposta ADUC
Un sito non sappiamo indicarglielo, tuttavia ci pare possibile darle delle indicazioni:
possiamo specificare che la raccomandata A/R debba essere inviata all'amministratore nonche' a tutti gli altri condomini: poiche' pero' nei confronti dei terzi il responsabile e' il condominio in quanto tale, senza che abbia alcuna rilevanza se e chi sia dissenziente e poiche' il terzo puo' rivalersi, a scelta, su un singolo condomino a caso senza che gli si possa opporre l'esclusione di questo dal procedimento, si potrebbe verificare il caso che sia proprio il terzo dissenziente a dover rimborsare i terzi, avendo poi pieno diritto di rivalersi (integralmente e dunque non detratta la sua quota) sugli altri: questo puo' essere un valido motivo -oltre che un esempio per lei- per motivare l'indicazione normativa succitata.
Se il condominio facesse causa, e vincesse, ed il condomino dissenziente acquistasse improvvisamente interesse ad usufruire di quanto ottenuto con il procedimento contenzioso, dovra' partecipare alle spese sostenute dagli altri condomini: e' vero che solitamente chi vince una causa si vede rimborsato, ma accade che il giudice non liquidi (nonostante la vittoria) le intere spese sostenute: per cui anche chi ha vinto puo' trovarsi accollate alcune spese. Giustamente, chi vuole godere dei vantaggi derivanti dalla causa, dovra' partecipare anche alle spese.
possiamo specificare che la raccomandata A/R debba essere inviata all'amministratore nonche' a tutti gli altri condomini: poiche' pero' nei confronti dei terzi il responsabile e' il condominio in quanto tale, senza che abbia alcuna rilevanza se e chi sia dissenziente e poiche' il terzo puo' rivalersi, a scelta, su un singolo condomino a caso senza che gli si possa opporre l'esclusione di questo dal procedimento, si potrebbe verificare il caso che sia proprio il terzo dissenziente a dover rimborsare i terzi, avendo poi pieno diritto di rivalersi (integralmente e dunque non detratta la sua quota) sugli altri: questo puo' essere un valido motivo -oltre che un esempio per lei- per motivare l'indicazione normativa succitata.
Se il condominio facesse causa, e vincesse, ed il condomino dissenziente acquistasse improvvisamente interesse ad usufruire di quanto ottenuto con il procedimento contenzioso, dovra' partecipare alle spese sostenute dagli altri condomini: e' vero che solitamente chi vince una causa si vede rimborsato, ma accade che il giudice non liquidi (nonostante la vittoria) le intere spese sostenute: per cui anche chi ha vinto puo' trovarsi accollate alcune spese. Giustamente, chi vuole godere dei vantaggi derivanti dalla causa, dovra' partecipare anche alle spese.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti