Domenica 7 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

8 settembre 2001
Domanda 8 settembre 2001
Ciao volevo da voi un consiglio per una multa con l'autovelox che mi e' stata recapitata oggi.
La multa in questione riguarda il superamento di 20 km orari del limite di velocita' che era a 50km/h.
Il fatto e' che non sono stato fermato sul momento, spiegano loro, in quanto "lo strumento visualizza la velocita' quando il veicolo ha gia' oltrepassato gli accertatori. Impossibile il fermo in tempo utile e modi regolamentari. Causa carenza personale impossibile istituire seconda pattuglia per contestazione immediata".
Dunque il modello dell'autovelox e' 104 c2, che credo sia lo stesso che viene citato nella sentenza della corte di cassazione 4010/2000 e che quindi permetterebbe "di rilevare l'eventuale eccesso di velocita' contestualmente al passaggio del veicolo innanzi all'apparecchio, attivandosi un allarme acustico e visualizzandosi la velocita' su un apposito display".
Ora io vi chiedo:
1) tramite il giudice di pace ci sono spese da sostenere?
2)Visto che io sono di Genova e la multa riguarda il comune di Perugia immagino che alla prima udienza (alla quale si deve essere presenti)sara' a Perugia vero?
3)visto che la macchina e' intestata a mio padre ma ero io a guidare posso andare io all'udienza o e' necessario che vada il proprietario oppure posso mandare un altra persona ancora in delega?
4)visto che la multa e' di 270.000 devo capire se ne vale la pena o no.
Grazie fin d'ora per l'aiuto che vorrete darmi.

Risposta ADUC
Tutte le udienze saranno a Perugia.
Il mancato fermo puo' essere motivo di ricorso, ma sara' poi il giudice a valutare sulla ammissibilita' -sulla base degli elementi specifici- valutando caso per caso, concludendo secondo la propria sensibilita' al problema.
Le modalita' sono:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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