Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

8 settembre 2001
Domanda 8 settembre 2001
Subject: multa con autovelox.
Cara aduc,
vi sottopongo alcuni quesiti riguardo ad una multa per superamento dei limiti di velocita' accertata tramite autovelox 104-C2 matr.1505 integrato da fotocamera, omologazione Min.LL.PP. n.2483 del 10/11/93.
Il limite superato e' di 46, 85 Km/h su una superstrada a piu' corsie (il limite era 70 km/h, la velocita' 116, 85 km/H).
L'accertamento e' stato fatto il 29/07/2001, mentre il verbale ha data 06/08/2001. La contravvenzione e' stata notificata via posta in data 3 Settembre 2001. Non sono stato fermato per la contestazione della multa. Vorrei chiedere quanto segue:
1) Quanto tempo hanno i Vigili per redarre il verbale dal momento dell'accertamento? (e' passato ben 7 giorni);
2) Quanto tempo hanno per notificare la multa (piu' di 30 giorni)?
3) Posso appellarmi al fatto che non mi hanno fermato? (ho visto in altri casi che cio' dipende anche dal tipo di autovelox, per questo vi ho fornito tutti i dati.);
4) Per tale contravvenzione c'e' la sospensione della patente? Per quanto tempo?

Risposta ADUC
La notifica deve avvenire entro 150 giorni dalla possibilita' di identificazione del trasgressore: il verbale viene generalmente redatto subito, tuttavia puo' anche essere formalizzato in seguito; il mancato fermo (con pressoche' tutti gli autovelox, in quanto tutti di nuova generazione) puo' essere motivo di ricorso, ma sara' il giudice al quale lo presentera' a valutare sulla ammissibilita' valutando il caso specifico, quindi non c'e' certezza sull'esito -la mancanza di contestazione immediata e' legittima in caso si fosse rilevata concretamente impossibile. Se non e' scritto nella notifica che e' stata elevata anche la sanzione accessoria della sospensione della patente, si presume che non ci sia. Ma, se volesse presentare ricorso contro la sanzione pecuniaria, siccome col superamento dei 40 km/h ci puo' essere, appunto, la sospensione come sanzione accessoria, e' opportuno ricordare che ammettendo chi fosse alla guida, questi si espone ad eventuali contestazioni successive, pur se occorre rilevare che una richiesta di sospensione tardiva potrebbe essere contestabile.
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