Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

7 settembre 2001
Domanda 7 settembre 2001
Buongiorno, volevo delle informazioni in merito alle multe per eccesso di velocita’, con autovelox. Mi e’ arrivata la multa per raccomandata; andavo a 91 Km/h sulla statale dove, su quel tratto c'era il limite dei 50 Km/h. Mi han detto che si potrebbe fare ricorso. Siccome la multa e’ di 650.000 £., e per giunta non mi hanno fermato i vigili urbani, volevo sapere se c'era la possibilita’ di non poterla pagare perche’ non mi hanno fermato subito (ci sono voci che dicono cosi’, che adesso ti devono obbligatoriamente fermare).
Vi ringrazio per l'interessamento, e scusate il disturbo.

Risposta ADUC
L'errore e' questo: di credere che siano cambiate le cose. La legge ha sempre detto che il fermo immediato e' obbligatorio e che la contestazione successiva e' solo l'eccezione, quando realmente non sia possibile procedere al fermo immediato.
Il problema rimane il medesimo: stabilire quando si tratti e quando no di una legittima mancanza di questo fermo immediato.
Poiche' le sentenze hanno finito per dire tutto ed il contrario di tutto, e' come se non ne esistessero.
Pertanto, la mancanza di fermo immediato e' contestabile sino a quando non sussiste la prova (e spesso si tratta di una valutazione soggettiva del giudice) che non era possibile procedere al fermo nel caso specifico.
Ricordi inoltre (visto che oltre i 40 km/h si rischia la sospensione della patente) che solo se non si sapesse chi fosse alla guida e' giustificabile l'eventuale richiesta di non provvedere al ritiro della patente del proprietario, da effettuarsi al Comando.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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