Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
6 settembre 2001
Gentile Avvocato,
ho acquistato un autocaravan nuovo nei primi giorni del mese di agosto 2001 presso il mio concessionario di fiducia, trattasi di un CI Mizar Garage che prevede una garanzia sulla scocca di 3 anni e di 1 anno sulla motorizzazione. Il giorno 24 agosto, dopo essermi accorto della presenza di ben 7 "tagli" sulla superficie esterna della mansarda in vetroresina, sono tornato dal concessionario per farmeli stuccare provvisoriamente, per andare in ferie, d'intesa che al mio rientro avremmo richiesto la sostituzione dell'intero cupolino. Oggi il concessionario mi "consiglia" di provvedere ad una riparazione presso una sua officina di fiducia, in quanto a sua dire la sostituzione (che verrebbe fatta inviando il mezzo a Firenze quale officina autorizzata con spese di trasporto a suo carico per gentile concessione in quanto dovrei occuparmi personalmente di recapitarlo presso l'officina autorizzata) potrebbe non essere risolutiva in quanto la vetroresina subisce degli assestamenti con il movimento del mezzo e con lo sbalzo termico caldo/freddo che possono dar luogo a questi tagli "superficiali".
Il concessionario inoltre dichiara che in caso di sostituzione se dovessero riverificarsi dei problemi simili non sarei piu' coperto dalla garanzia in quanto il suo suggerimento era quello di provvedere ad una riparazione. Nell'incertezza sulla scelta da prendere ho fatto vedere il mezzo ad una officina che opera esclusivamente su autocaravan e oltre a consigliarmi la sostituzione in garanzia mi faceva notare che in prosecuzione del taglio piu' evidente si nota una stuccatura malfatta precedentemente. Il concessionario non si meraviglia affatto perche' sostiene che in fase di assemblaggio dei mezzi in "casamadre" dovendo forzare a pressione questo cupolino in vetroresina si verifica di tanto in tanto che si danneggi, a mio avviso dovrebbe a questo punto essere sostituito mentre in questo caso e' stata mal fatta una stuccatura.
A questo punto le chiedo avendo acquistato un mezzo NUOVO e' lecito consegnarmi un mezzo con gia' presente una riparazione, tra l'altro evidente, che probabilmente ha generato ulteriori danni? posso chiedere la sostituzione integrale del mezzo o comunque in caso di sostituzione del pezzo resta comunque valida la garanzia di tre anni? Le spese di trasporto a Firenze di chi sono a carico?
ho acquistato un autocaravan nuovo nei primi giorni del mese di agosto 2001 presso il mio concessionario di fiducia, trattasi di un CI Mizar Garage che prevede una garanzia sulla scocca di 3 anni e di 1 anno sulla motorizzazione. Il giorno 24 agosto, dopo essermi accorto della presenza di ben 7 "tagli" sulla superficie esterna della mansarda in vetroresina, sono tornato dal concessionario per farmeli stuccare provvisoriamente, per andare in ferie, d'intesa che al mio rientro avremmo richiesto la sostituzione dell'intero cupolino. Oggi il concessionario mi "consiglia" di provvedere ad una riparazione presso una sua officina di fiducia, in quanto a sua dire la sostituzione (che verrebbe fatta inviando il mezzo a Firenze quale officina autorizzata con spese di trasporto a suo carico per gentile concessione in quanto dovrei occuparmi personalmente di recapitarlo presso l'officina autorizzata) potrebbe non essere risolutiva in quanto la vetroresina subisce degli assestamenti con il movimento del mezzo e con lo sbalzo termico caldo/freddo che possono dar luogo a questi tagli "superficiali".
Il concessionario inoltre dichiara che in caso di sostituzione se dovessero riverificarsi dei problemi simili non sarei piu' coperto dalla garanzia in quanto il suo suggerimento era quello di provvedere ad una riparazione. Nell'incertezza sulla scelta da prendere ho fatto vedere il mezzo ad una officina che opera esclusivamente su autocaravan e oltre a consigliarmi la sostituzione in garanzia mi faceva notare che in prosecuzione del taglio piu' evidente si nota una stuccatura malfatta precedentemente. Il concessionario non si meraviglia affatto perche' sostiene che in fase di assemblaggio dei mezzi in "casamadre" dovendo forzare a pressione questo cupolino in vetroresina si verifica di tanto in tanto che si danneggi, a mio avviso dovrebbe a questo punto essere sostituito mentre in questo caso e' stata mal fatta una stuccatura.
A questo punto le chiedo avendo acquistato un mezzo NUOVO e' lecito consegnarmi un mezzo con gia' presente una riparazione, tra l'altro evidente, che probabilmente ha generato ulteriori danni? posso chiedere la sostituzione integrale del mezzo o comunque in caso di sostituzione del pezzo resta comunque valida la garanzia di tre anni? Le spese di trasporto a Firenze di chi sono a carico?
Risposta ADUC
Visto il tipo di vizio, ci pare piu' che legittimo pretendere la sostituzione delle parti interessate, ma fuori luogo richiedere la sostituzione del mezzo -salvo il caso in cui il vizio non risulti irrisolvibile.
Per quanto attiene la garanzia contrattuale triennale, sinceramente non sappiamo quali possano esserne le condizioni: infatti, valgono le norme contrattuali -trattandosi di garanzia aggiuntiva e non di tutela di legge.
Pertanto, in questo caso sono anche richiedibili le spese di trasporto.
Ma se ci si avvale di quanto indicato dalla legge, a fronte di un vizio di produzione (e dunque dovendo eventualmente comprovare detto vizio originario) puo' agire direttamente nei confronti del rivenditore, pretendendo -a sua scelta ed indipendentemente da quanto previsto nella garanzia contrattuale aggiuntiva- l'intervento che ritiene piu' opportuno, dettando un termine di 15 gg entro cui provvedere in tal senso, senza alcun aggravio a suo carico ed avvisando che in difetto adira' le vie legali.
Per quanto attiene la garanzia contrattuale triennale, sinceramente non sappiamo quali possano esserne le condizioni: infatti, valgono le norme contrattuali -trattandosi di garanzia aggiuntiva e non di tutela di legge.
Pertanto, in questo caso sono anche richiedibili le spese di trasporto.
Ma se ci si avvale di quanto indicato dalla legge, a fronte di un vizio di produzione (e dunque dovendo eventualmente comprovare detto vizio originario) puo' agire direttamente nei confronti del rivenditore, pretendendo -a sua scelta ed indipendentemente da quanto previsto nella garanzia contrattuale aggiuntiva- l'intervento che ritiene piu' opportuno, dettando un termine di 15 gg entro cui provvedere in tal senso, senza alcun aggravio a suo carico ed avvisando che in difetto adira' le vie legali.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti