Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

6 settembre 2001
Domanda 6 settembre 2001
Nel luglio scorso di ritorno da un viaggio internazionale, mi e' stato cancellato il volo Malpensa - Pisa qualche minuto prima del momento dell'imbarco, per "inefficienza dell'aereo". Siamo stati costretti, senza possibilita' di altra scelta, ad effettuare un viaggio in autobus con partenza ore 22.00 da Malpensa ed arrivo ore 02.10 a Pisa Aereoporto.
Voglio sottolineare il disagio arrecato:
1. Per il tipo di viaggio (autobus anziche' aereo);
2. Per la durata del viaggio (piu' di quattro ore anziche' un'ora);
3. Per l'orario di arrivo (ore 2.10 del 10-07-01, quindi 4 ore e mezza dopo l'arrivo previsto), con conseguenze anche di tipo lavorativo per il giorno successivo.
Ho inviato un fax all'Alitalia, chiedendo per il disagio arrecato alcuni rimborsi(quello del taxi effettuato da aereoporto destinazione a
residenza, per mancanza mezzi pubblici dato orario di arrivo, delle telefonate effettuate da aeeoporto Malpensa
della cena effettuata), inviando la relativa documentazione.
Mi e' stato risposto che non ho diritto a niente, non essendo questo un caso di "overbooked Flight", che invece prevede sulla base della Convenzione CEE 295/91, una serie di rimborsi.
Vorrei sapere se esiste una qualche normativa a cui posso appellarmi per ottenere qualcosa.
Grazie per l'attenzione.

Risposta ADUC
In realta', la risposta Alitalia pare inappropriata: a fronte di un'inadempienza contrattuale di cui risulta direttamente responsabile la compagnia, il rimborso del danno pare sicuramente appropriato.
Se invece l'annullamento del volo fosse dovuto a causa di forza maggiore, non sarebbe possibile alcuna contestazione o rimborso, in quanto comunque il trasporto da parte della compagnia c'e' stato e la responsabilita' del fatto non e' addebitabile alla compagnia in se'.
A seconda del caso, puo' comunque contestare il disagio subito e le spese collaterali affrontate, inviando una raccomandata A/R (allegando le copie delle spese sostenute), dettando il termine di 15 giorni per ricevere una risposta, specificando che in difetto adira' le vie legali. Nel senso che si rechera' dal Giudice di pace, inizialmente per una conciliazione.
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