Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
5 settembre 2001
La ringrazio anticipatamente per l'attenzione che mi sta accordando.
Le spiego in breve il problema.
Sono un dipendente di una azienda commerciale e ho in dotazione un auto aziendale presa in noleggio di lungo termine dalla DIAL Spa di Roma.
La mia azienda ha ricevuto il 24 agosto 2001 la notificazione di un verbale di contestazione da parte della polizia stradale di Rieti. In concreto si tratta di una multa per velocita' e il verbale attesta il superamento del limite di velocita' di oltre 40 Km orari e si richiede la presentazione presso un ufficio di polizia per l'indicazione della persona alla guida.
Ora l'auto e' assegnata a me e spesso faccio quel tratto di A1 indicato nella multa ma non riesco a ricostruire il mio calendario di lavoro di quei giorni.
L'accertamento di infrazione e' del 20 febbraio 2001. Prima che la notifica arivasse a noi sono passati 6 mesi perche' la polizia stradale ha inviato il verbale alla DIAL proprietaria dell'auto che ha poi risposto indicando la mia azienda come beneficiaria del mezzo, poi solo il 13 agosto la polizia stradale di Rieti ha rinotificato alla mia azienda il verbale che e' arrivato il 24 agosto.
Le do altri indizi:
1) utilizzato Autovelox Mod. 140C/2 matr. 43775
2) l'apparecchio era stato verificato dagli agenti
3) c'e' referto fotografico
4) non e' espressa in percentuale la tollerabilita' dello strumento
5) non c'e' stata contestazione immediata perche' "l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era gia' a distanza..."
Chiaramente Le chiedo cortesemente un suo parere per capire se ce' possibilita' di ricorso al prefetto e sapere come si fa.
Naturalmente essendo un commerciale io vivo in macchina e per me e' questione di vita riuscire ad evitare il ritiro della patente.
Mi farebbe piacere conoscere se ci sono anche altre soluzioni oltre al ricorso.
Le spiego in breve il problema.
Sono un dipendente di una azienda commerciale e ho in dotazione un auto aziendale presa in noleggio di lungo termine dalla DIAL Spa di Roma.
La mia azienda ha ricevuto il 24 agosto 2001 la notificazione di un verbale di contestazione da parte della polizia stradale di Rieti. In concreto si tratta di una multa per velocita' e il verbale attesta il superamento del limite di velocita' di oltre 40 Km orari e si richiede la presentazione presso un ufficio di polizia per l'indicazione della persona alla guida.
Ora l'auto e' assegnata a me e spesso faccio quel tratto di A1 indicato nella multa ma non riesco a ricostruire il mio calendario di lavoro di quei giorni.
L'accertamento di infrazione e' del 20 febbraio 2001. Prima che la notifica arivasse a noi sono passati 6 mesi perche' la polizia stradale ha inviato il verbale alla DIAL proprietaria dell'auto che ha poi risposto indicando la mia azienda come beneficiaria del mezzo, poi solo il 13 agosto la polizia stradale di Rieti ha rinotificato alla mia azienda il verbale che e' arrivato il 24 agosto.
Le do altri indizi:
1) utilizzato Autovelox Mod. 140C/2 matr. 43775
2) l'apparecchio era stato verificato dagli agenti
3) c'e' referto fotografico
4) non e' espressa in percentuale la tollerabilita' dello strumento
5) non c'e' stata contestazione immediata perche' "l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era gia' a distanza..."
Chiaramente Le chiedo cortesemente un suo parere per capire se ce' possibilita' di ricorso al prefetto e sapere come si fa.
Naturalmente essendo un commerciale io vivo in macchina e per me e' questione di vita riuscire ad evitare il ritiro della patente.
Mi farebbe piacere conoscere se ci sono anche altre soluzioni oltre al ricorso.
Risposta ADUC
Sicuramente non e' il caso di ricorrere al Prefetto, ma, eventualmente, al giudice. E comunque, il ricorso riguarderebbe la contestazione della sanzione pecuniaria, non tanto la sanzione accessoria di sospensione della patente.
Contro la sospensione, se non si e' certi della persona alla guida nel caso specifico, l'azienda dovrebbe presentare una dichiarazione (anche nel loro interesse e non solo nel suo, ci par di capire) affermando di non essere in condizione di determinare chi fosse alla guida alla data indicata: il Comando non dovrebbe porre obiezioni, trattandosi di auto aziendale e come tale presumibilmente utilizzata da piu' soggetti.
Per quanto attiene la notifica, essa deve avvenire entro 150 giorni dalla possibilita' di identificazione del trasgressore, quindi, il computo del termine dal momento in cui vi e' una nuova ricerca dell'interessato (dalla Dial alla sua azienda), riparte: pertanto si presume che il termine sia stato rispettato.
In caso di ricorso, e' meglio presentarlo al Giudice di Pace, in quanto al Prefetto, in caso di rigetto, c'e' il raddoppio automatico ed inevitabile della sanzione. Nel suo caso riteniamo non ci siano elementi per presentarlo, ma se volesse, le modalita' sono:
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Contro la sospensione, se non si e' certi della persona alla guida nel caso specifico, l'azienda dovrebbe presentare una dichiarazione (anche nel loro interesse e non solo nel suo, ci par di capire) affermando di non essere in condizione di determinare chi fosse alla guida alla data indicata: il Comando non dovrebbe porre obiezioni, trattandosi di auto aziendale e come tale presumibilmente utilizzata da piu' soggetti.
Per quanto attiene la notifica, essa deve avvenire entro 150 giorni dalla possibilita' di identificazione del trasgressore, quindi, il computo del termine dal momento in cui vi e' una nuova ricerca dell'interessato (dalla Dial alla sua azienda), riparte: pertanto si presume che il termine sia stato rispettato.
In caso di ricorso, e' meglio presentarlo al Giudice di Pace, in quanto al Prefetto, in caso di rigetto, c'e' il raddoppio automatico ed inevitabile della sanzione. Nel suo caso riteniamo non ci siano elementi per presentarlo, ma se volesse, le modalita' sono:
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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