Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

5 settembre 2001
Domanda 5 settembre 2001
Cara Aduc,
a proposito di un verbale di contestazione inviatomi dalla polizia municipale per mezzo di raccomandata A/R
dove mi veniva notificato la violazione dell'art. 142 comma 8° per superamento di 30 Km del limite massimo di velocita' stabilito in Km 50 (accertato con autovelox mod. 104 C-2) e dove la contestazione immediata non ha avuto luogo perche' gli accertatori erano impegnati in altra contestazione (sono tre gli agenti che dichiarano di aver accertato la violazione e siglato il verbale).
Vi chiedo:
- posso indicare oltre al motivo principale del mancato fermo e contestazione il fatto che tutti e tre gli agenti erano impegnati ad un' altra contestazione e quindi impossibilitati a fermarmi? Tutti e tre?
- e' giusto che l'autovelox, a questo punto per deduzione, risultava non presidiato? L'Autovelox non e' di ausilio all'agente o lo puo' sostituire in toto?
Questa "giustificazione" rientra in quelli legittimi dettati dall'art. 384 del Regolamento?
La procedura di tutto il ricorso al G.D.P. e' gia' a me chiara, l'unico dubbio e' riguardo il blocco dei ricorsi fino al 15.09.01 che solo Voi mi avete detto. Mi e' sfuggito qualcosa?
Certi di una vostra gradita risposta porto i miei migliori saluti.

Risposta ADUC
Non e' detto che se ne possa automaticamente desumere il mancato presidio dell'autovelox: questa e' una desunzione ulteriore, ma non confermata. Cio' che e' sicuramente ipotizzabile e' la validita' in se' della scelta di omettere il fermo del suo mezzo. Il mancato fermo puo' pertanto essere motivo di ricorso, ma sara' il giudice a valutare se le motivazioni addotte dai vigili siano tali da convalidare la multa.
Tenga presente che fino al 15 settembre c'e' la chiusura degli uffici legali (tribunale, etc), per cui il periodo che va dal 1 agosto al 15 settembre non deve essere considerato, e il computo del termine utile per presentare ricorso riparte dal 16 settembre.
Le modalita' sono:
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Qui e' reperibile un modello di ricorso. Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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