Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
30 agosto 2001
Buongiorno,
questo S.O.S. per chiedervi un consiglio su come possa liberarmi di una situazione ormai al limite del vessatorio: mi sono separato nel 1994 e nel 1998 ho ottenuto il divorzio con sentenza del tribunale che prevede l'assegnazione alla mia ex consorte dell'abitazione, di tutti i mobili e quant'altro avesse pertinenza con essa.
Dal 1994 sono stato costretto ad almeno 3 cambi di residenza e sistemazioni provvisorie qua e la' che, ovviamente, non prevedevano la disponibilita' di apparecchio televisivo. Cio' allo scuro del fatto che, nel contempo, la mia ex consorte, continuasse a usufruire del servizio pagando un canone televisivo a me intestato.
Tale canone e' stato sostenuto dalla mia ex consorte sino all'anno 1998, data in cui ha smesso di corrispondere il costo dell'abbonamento senza ovviamente darne avviso, ne' al sottoscritto, ne' tantomeno allo Sportello Abbonamenti TV. Lo sportello degli abbonamenti televisivi ora richiede, presso l'attuale mia residenza, attraverso avviso di riscossione coattiva, il pagamento del canone relativo all'anno 1999 e 2000. Sono obbligato a pagare la somma che ammonta a piu' di mezzo milione di lire?
E' giusto che per far valere i miei diritti debba essere costretto a render pubblici fatti strettamente personali per i quali esistono norme di tutela della privacy?
Se e' vero che sono stati fatti accertamenti per rintracciarmi presso la nuova residenza, come possono, gli uffici preposti, non aver preso cognizione della mutazione comportata proprio a conseguenza di un cambiamento oggettivo del mio stato patrimoniale e quindi di titolare del bene sottoposto a regime di diritto concessorio?
Vi ringrazio dell'attenzione.
questo S.O.S. per chiedervi un consiglio su come possa liberarmi di una situazione ormai al limite del vessatorio: mi sono separato nel 1994 e nel 1998 ho ottenuto il divorzio con sentenza del tribunale che prevede l'assegnazione alla mia ex consorte dell'abitazione, di tutti i mobili e quant'altro avesse pertinenza con essa.
Dal 1994 sono stato costretto ad almeno 3 cambi di residenza e sistemazioni provvisorie qua e la' che, ovviamente, non prevedevano la disponibilita' di apparecchio televisivo. Cio' allo scuro del fatto che, nel contempo, la mia ex consorte, continuasse a usufruire del servizio pagando un canone televisivo a me intestato.
Tale canone e' stato sostenuto dalla mia ex consorte sino all'anno 1998, data in cui ha smesso di corrispondere il costo dell'abbonamento senza ovviamente darne avviso, ne' al sottoscritto, ne' tantomeno allo Sportello Abbonamenti TV. Lo sportello degli abbonamenti televisivi ora richiede, presso l'attuale mia residenza, attraverso avviso di riscossione coattiva, il pagamento del canone relativo all'anno 1999 e 2000. Sono obbligato a pagare la somma che ammonta a piu' di mezzo milione di lire?
E' giusto che per far valere i miei diritti debba essere costretto a render pubblici fatti strettamente personali per i quali esistono norme di tutela della privacy?
Se e' vero che sono stati fatti accertamenti per rintracciarmi presso la nuova residenza, come possono, gli uffici preposti, non aver preso cognizione della mutazione comportata proprio a conseguenza di un cambiamento oggettivo del mio stato patrimoniale e quindi di titolare del bene sottoposto a regime di diritto concessorio?
Vi ringrazio dell'attenzione.
Risposta ADUC
L'intestatario del servizio era lei e lei avrebbe dovuto provvedere alla disdetta.
Pertanto, non ha pregio neanche l'ipotesi di opporre la sua situazione personale, in quanto non rilevante nei confronti della Rai, alla quale dovra' pagare il dovuto.
Ne' ha pregio il fatto che lei abbia mutato residenza: cio' non altera il dovere di pagare il canone sino a che non se ne invia disdetta, disfacendosi dell'apparecchio, cedendolo od altro.
Potra' poi -dimostrando in questo caso lo stato dei fatti- rivalersi su sua moglie (che concretamente le ha determinato il danno), citandola davanti al giudice di pace -iniziando con una conciliazione.
Pertanto, non ha pregio neanche l'ipotesi di opporre la sua situazione personale, in quanto non rilevante nei confronti della Rai, alla quale dovra' pagare il dovuto.
Ne' ha pregio il fatto che lei abbia mutato residenza: cio' non altera il dovere di pagare il canone sino a che non se ne invia disdetta, disfacendosi dell'apparecchio, cedendolo od altro.
Potra' poi -dimostrando in questo caso lo stato dei fatti- rivalersi su sua moglie (che concretamente le ha determinato il danno), citandola davanti al giudice di pace -iniziando con una conciliazione.
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