Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

29 agosto 2001
Domanda 29 agosto 2001
In data 31-08-2001 mi e' stata recapitata una contravvenzione dove viene contestata la violazione dell' art. n142 comma 8°. Come potete benissimo immaginare la rivelazione e' stata effettuata con un aparecchio Autovelox da un corpo di polizia municipale in una strada statale ove vige il limite di velocita' di 80 Km orari. Vorrei gentilmente sapere se' la multa puo' essere contestata visto che non sono stato fermato lo stesso giorno in cui ho violato tale codice. Loro dichiarano che non e' stato possibile procedere alla contestazione immediata in quanto l' apparecchio di rilevazione ha consentito la determinazione dell' illecito dopo che il veicolo, era gia' a distanza dal posto di accertamento perche' la velocita' viene visualizzata sul display dopo che il veicolo ha oltrepassato le fotocellule di diversi metri impedendo cosi' il fermo (...Furbi VERO!!!). A QUESTO PUNTO MI CHIEDO SE POSSO CONTESTARE TALE MULTA O SE DEVO RASSEGNARMI A PAGARE 266.000 MILA LIRE. Vi ringrazio anticipatamente e vi saluto.

Risposta ADUC
Puo' ovviamente tentare, visto che il modello consente di effettuare il rilievo immediato e che la scelta di omettere il fermo e' loro: tuttavia sara' il giudice adito a valutare la legittimita' o meno dell'opposizione.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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