Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

29 agosto 2001
Domanda 29 agosto 2001
Il 9/8/2001 ho ricevuto notifica della seguente multa da parte di una pattuglia della Municipale. Sul verbale e' scritto testualmente:"il veicolo summenzionato, alle ore 18.20 del 20/03/2001 circolava in Roma, piu' esattamente in VIA ISACCO NEWTON 97 DIR VIA L. CORTI superando (tenuto conto anche della tolleranza dell'apparecchio di rilevamento) di km/h 21 il limite massimo di velocita' consentita cola' stabilita in Km/h 50, cosi' come indicato "in loco" da apposita segnaletica verticale".
Io voglio presentare ricorso per i seguenti motivi:
[1] Uso di Autovelox 104 C/2 senza che mi sia stato intimato l' alt per contestarmi immediatamente l' infrazione in quanto il mio veicolo era "lanciato ad eccessiva velocita' con l'impossibilita' di essere raggiunto in condizioni di sicurezza" ( insomma appoggiandomi alla sentenza n. 4010/2000 della Cassazione ).
[2] Cio' che e' scritto nel verbale e' falso in quanto su quel tratto di strada il limite e' di 70 Km/h sia dove si trovava la pattuglia ferma, sia nel punto esatto dove mi e' stata scattata la foto, in quanto questa fu scattata ben prima ( circa 250 metri ) che il veicolo superasse il cartello riportante il limite di 50 km/h. Occorre notare che il civico 97 e' situato alcune decine di metri dopo il cartello 50 Km/h e in un tratto in cui la strada curva sulla destra mentre la fotografia allegata al verbale mostra chiaramente che l' autovettura trovavasi ancora nel tratto rettilineo della medesima. Viaggiavo inoltre con un testimone, ritratto nella fotografia, che conferma la mia versione.
In poche parole, come posso dimostrare che la pattuglia non sostava nei pressi del civico 97? Basta la foto che ho oppure faccio un servizio fotografico a tutto il tratto di strada? Che possibilita' ci sono a vostro avviso che il ricorso venga accolto?
Ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti.

Risposta ADUC
Sulla base della fotografia, potra' integrare (avendo cura di mantenere i punti di riferimento rilevabili in foto) il quadro della situazione, consentendo l'effettiva panoramica della strada e dunque permettendo di inserire il punto in foto in un contesto reale ed effettivo.
Le sue contestazioni ci paiono quantomeno meritevoli di considerazione, tuttavia il fermo immediato non sempre viene ritenuto indispensabile e l'altro e' un errore formale che non altera il contenuto dell'infrazione: pertanto, puo' portare tutta la documentazione che ritiene valida, ma deve ricordarsi che sara' poi il giudice -al quale presentera' il ricorso- a valutare la situazione, sulla base degli elementi specifici e delle proprie valutazioni.
Le modalita' sono: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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