Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

28 agosto 2001
Domanda 28 agosto 2001
Vorrei innanzi tutto congratularmi con voi per la mole di notizie che si riescono a trovare nelle vostre risposte, infatti molte volte mi sono avvalso delle vostre risposte per chiarire alcuni punti a me oscuri.
Quello che vorrei chiedere, per capire se una mia eventuale opposizione alla Prefettura possa avere riscontro, e' se al momento in cui viene elevata una contravvenzione, attraverso un verbale per accertata infrazione al codice della strada, il verbalizzante debba, visto che e' stato predisposto apposito spazio, riportare l'ammontare della sanzione anche in euro, oppure se ciò e' facoltativo.
Ho saputo che il prefetto di Alessandria ha accettato il ricorso di un automobilista che ricorreva proprio per la mancanza dell'importo in euro.
Onde evitare di presentare un ricorso inutilmente, chiedo se questa cosa ha fondamento o meno.
Ringraziandovi anticipatamente, colgo l'occasione per porgervi distinti saluti.

Risposta ADUC
Se ci fosse proprio lo spazio apposito per l'Euro, qualcuno potrebbe essere indotto a considerarlo un elemento di contestazione, tuttavia noi sconsigliamo di ricorrere per questo motivo, in quanto la legge parla di cifra, in lire, che "si intende" anche in Euro. Nel "si intende", a nostro avviso, non puo' sostenersi l'obbligatorieta' della doppia indicazione, bensi' l'opposto. Comunque, se intendesse ugualmente tentare, il ricorso e' meglio presentarlo al giudice di Pace, in quanto al prefetto in caso di rigetto (quasi certo) vi e' il raddoppio.
Le modalita' sono: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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