Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
24 agosto 2001
Mentre andavo in vacanza a 1.000 km da casa mia avrei violato l'art.142/8 del Codice della strada perche' sarei andato ai 68 Km/h dove dicono dovessi fare i 50 Km/h. Dopo 5o giorni mi e' arrivato il verbale a casa tutto prestampato dove si dice che la multa non e' stata contestata subito per una serie di motivi riconducibili all'art.384-lett.E Regol. C.d.S. Ora a parte che mi e' impossibile ricordare se veramente ci fossero i limiti, ritengo che il verbale prestampato possa far pensare ad una forma di premeditazione nel far si' che l'utente non possa difendersi non accorgendosi dell'autovelox. Conoscete casi simili in cui l'utente abbia avuto ragione dal Prefetto o dall'Autorita' Giudiziaria nel caso di contestazione del Verbale?
Risposta ADUC
Non dubiteremmo che i limiti ci fossero, poiche' in caso contrario vorrebbe dire mentire spudoratamente e non ci risulta che le autorita' facciano questo. Ci sono i furbi, ma proprio per questo non si metterebbero in una condizione cosi' esposta.
Ci pare sia contestabile solo la mancanza del fermo immediato, con il relativo dubbio e dunque il rischio di vedersi rigettare il ricorso.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ci pare sia contestabile solo la mancanza del fermo immediato, con il relativo dubbio e dunque il rischio di vedersi rigettare il ricorso.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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