Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
19 agosto 2001
Subject: Richiesta di parere
Egregia associazione,
ho visitato il votro sito in cerca di aiuto per una vicenda che mi vede in contenzioso con una nota azienda che vende aredamenti per la casa. Se potete darmi un parere o un indicazione che aiuti ve ne saro' molto grato. In allegato alla presente vi trasmetto una mia nota che riassume tutta la vicenda.
Vi ringrazio.
Egr. ADUC
Vi scrivo, come tanti, per avere un vostro aiuto in merito a questa vicenda intercorsa con la societa' Semeraro mobili (soc. Mete s.p.a.) .
Nella prospettiva di dover cambiare appartamento e dovendo acquistare dei mobili per arredare la cucina io e mia moglie abbiamo iniziato a girare per alcuni mobilifici al fine di farci un'idea dei modelli in commercio e dei prezzi di vendita. Nello scorso mese di luglio allettati dalle pubblicita' riportate su quotidiani nazionali circa l'apertura di un nuovo punto vendita della Semeraro mobili presso la citta' di Aprilia, vi ci siamo recati in data 8 luglio 2001. Dopo aver girato per il mobilificio e visti diversi modelli di cucine ne abbiamo notato uno che ci interessava e quindi chiamata una venditrice le abbiamo chiesto di farci un preventivo. Prima della compilazione di alcun foglio di carta ho specificato alla venditrice che non avevo intenzione di procedere all'acquisto ma solo di conoscere l'importo stimato della spesa, riservandomi successivamente di valutare l'opportunita' dell'acquisto e soprattutto la sua sostenibilita' economica per le nostre finanze familiari. Dopo aver indicato alla venditrice le misure di massima della cucina ed alcune nostre esigenze in relazione al tipo di mobili da inserire la venditrice ha predisposto un preventivo per una spesa di circa £10.000.000. Il prezzo, che ci e' sembrato elevato, ci ha lasciato sorpresi per non dire ammutoliti. Ma a questo punto e' scattata la trappola. Infatti con tono affabile e rassicurante la venditrice ci ha detto il prezzo era di massima e in considerazione del fatto che il punto vendita era stato aperto da poco ed era una giornata domenicale ci veniva praticato uno sconto particolarmente vantaggioso, che riduceva il costo del preventivo dei mobili a sole £6.600.000, a condizione che avessimo versato una somma di £100.000 per confermare il prezzo.
Di fronte ad un'offerta che sembrava allettante io e moglie abbiamo accettato e quando la venditrice mi ha presentato un modulo da firmare con il preventivo di vendita ho ribadito che lo avrei firmato solamente se esso non avesse comportato poi per me l'obbligo di acquisto. A tale richiesta di chiarimento formulata in presenza di mia moglie, che l'ha ulteriormente ribadita, la venditrice mi ha assicurato che la firma era necessaria solamente per garantire il prezzo vantaggioso proposto in considerazione della recente apertura del punto vendita e della giornata festiva domenicale. In ogni caso l'ordine in questione l'avrei dovuto confermare entro e non oltre il 18 agosto 2001, con la successiva comunicazione da parte mia delle esatte misure della cucina, degli arredamenti e del modello di elettrodomestico e qualora non l'avessi fatto avrei perduto solamente le £100.000 versate in quel momento. E' cosi' incautamente ho firmato fidandomi delle garanzie fornitemi verbalmente dalla venditrice, formulate in un contesto di rassicurazioni e di una cartella-depliants che metteva in evidenza l'attenzione e le garanzie fornite dalla "Semeraro mobili" ai suoi clienti o aspiranti tali. Nei giorni successivi abbiamo valutato che il costo dei mobili era comunque superiore alle nostre capacita' finanziarie e dopo alcune riflessioni ho chiamato telefonicamente il mobilificio Semeraro per comunicare l'intenzione di non dar seguito all'acquisto, stante il fatto che il via libera all'ordine presso la fabbrica sarebbe stato dato solamente dopo il giorno 18 agosto e previa comunicazione da parte mia delle esatte misure della cucina e il versamento della caparra del 30% del totale. A seguito della mia telefonata la venditrice prima ha iniziato a farfugliare che doveva sentire il direttore prima di dirmi qualsiasi cosa poi mi comunicava che lo stesso era momentaneamente impegnato ed avrebbe provveduto a richiamarmi lei piu' tardi. Nonostante l'attesa non mi giungeva alcuna telefonata mentre invece ne arrivava una mia moglie da parte della venditrice, che la sollecitava a convincermi ad acquistare i mobili!! Di fronte al rifiuto di mia moglie che le ribadiva anch'essa le nostre intenzioni la venditrice la invitava a recarsi presso la sede di Aprilia. Il giorno 25 luglio ci rechiamo alla sede di Aprilia della Semeraro e prendiamo contatto con l'imbarazzata venditrice che cerca di convincerci in tutti i modi a confermare l'ordine o ad acquistare altri mobili di pari importo. Ricordo allora alla venditrice che era riuscita a convincermi a firmare il modulo solamente con la motivazione che lo stesso non mi vincolava al successivo acquisto ed era necessario solamente per garantire il "vantaggioso" prezzo di vendita propostomi in quel giorno. Di fronte a tale osservazione la venditrice si ammutoliva e si limitava a dire che dovevamo risolvere la questione con il Direttore. Dopo circa trenta minuti di attesa, dovuti a reclami di altri clienti con il direttore, potevamo finalmente conferire. Il Direttore ci spiegava che comunque, anche se non volevamo acquistare i mobili della cucina che dovevamo spendere la cifra di £6.600.000 presso il loro mobilificio. A questo punto sia io che mia moglie faceamo notare al Direttore le modalita' con cui la venditrice ci aveva prospettato l'eventuale acquisto che comportavano la possibilita' di recedere senza problemi, in considerazione della nostra intenzione di procedere solamente dopo una attenta riflessione. A questo punto il Direttore, visibilmente irritato con la venditrice la rimproverava in nostra presenza, si alzava dal tavolo e affermava che dato che le cose erano andate in quel modo, per lui la questione era risolta e non eravamo quindi obbligati ad acquistare la cucina o altro, quindi ci salutava e si allontanava. Rimasti soli con la venditrice le chiedevamo se era necessario formalizzare la rinuncia all'acquisto e ci veniva risposto di fare una raccomandata che il giorno dopo spedivo (data 26 luglio 2001) . Rispettivamente in data 10 e 13 agosto 2001 mi pervengono due raccomandate della Semeraro mobili - Mete s.p.a.. Con la prima mi si comunica che e' stata accettata la mia richiesta di recesso dal contratto, provvedono a trattenere la caparra versata di £100.000: "Facciamo seguito alla sua del 26 luglio u.s. per informarla che la Mete spa acceta la sua richiesta di recesso dal contratto n.26750. La avvisiamo tuttavia che in conformita' delle clausole di vendita, da Lei specificatamente sottoscritte, la Mete spa e' tenuta a seguito di tale disdetta sia ad acquisire la caparra da lei versata pari a £100.000, sia a richiederle il pagamento di una penale per gli eventuali maggiori danni subiti dalla venditrice". Con la seconda la Mete spa mi comunica quanto segue:
" (...) La intima ad adempiere al pagamento di una penale per i maggiori danni subiti dalla venditrice per effetto del suo recesso che, tenendo conto del rifiuto della merce, del mancato pagamento del prezzo residuo e del mancato utile, e' pari al 30% del valore degli arredi di cui al contratto n.26750. La avvisiamo che nel caso di mancato adempimento, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, la Mete spa sara' costretta ad adire la competente sede giudiziaria per ivi sentire accogliere la richiesta di risarcimento danno".
I contenuti delle raccomandate con le relative minacce di iniziative legali sono quindi diversi da quanto la venditrice ci aveva assicurato inizialmente, il nostro viaggio ad Aprilia richiestoci dalla Semeraro (io abito a Roma) si e' rivelato inutile ed una beffa i colloqui con la venditrice ma soprattutto con il Direttore che aveva accolto le nostre ragioni e ripreso la vendirice. Oltre a cio' la Semeraro-Mete chiede il ristoro per danni dovuti al rifiuto di una merce che non era disponibile presso la loro sede espositiva e non e' mai stata ordinata alla fabbrica non essendo stata data da parte mi la conferma dell'ordine con le misure della mobilia.
Vi sarei molto grato per l'aiuto che potrete darmi, in considerazione anche del fatto che in base alla loro raccomandata del 13 agosto devo fornire un qualche riscontro entro il 27 agosto prossimo.
Grazie.
Allegato: testo artt.1, 4 e 12 contratto della Mete sp.a.
Art. 1 Divieto di recesso. Al presente contratto non si applica la normativa in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali. Pertanto all'acquirente non compete il diritto di recedere dal contratto (cd ripensamento) (...) ;
Art. 4 Caparra-acconto prezzo. Le somme, di qualsiasi entita', versate dall'acquirente all venditrice anche in tempi diversi ma prima del saldo del prezzo, si intendono versate a titolo di caparra confirmatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art.1385 c.c., per cui qualora la parte inadempiente dopo essere stata messa in mora non esegua le proprie obbligazioni nei termini previsti l'altra parte potra' rispettivamente se parte venditrice recedere dal contratto trattenendo la caparra ricevuta, oppure, se parte acquirente, esigere il doppio della caparra versata. Le predette somme nel caso di risoluzione del contratto per inadempienza del compratore non saranno restituite e saranno incamerate dalla venditrice, contestualmente alla constatazione e contestazione del'inadempienza, a parziale ristoro dei danni e, quindi, salvo il maggior danno siccome convenuto al successivo art. 12.
Art. 12 Risoluzione per inadempimento e diffida ad adempiere. Nel caso di risoluzione del presente contratto per inadempimento dell'acquirente, questi si obbliga fin da ora a risarcire il danno patito dalla venditrice, sia sotto la specie del danno emergente che sotto la specie del lucro cessante tenuto conto, in ipotesi di rifiuto di ritiro della merce e del pagamento del residuo prezzo, del deprezzamento della merce, del manco utile, dei costi di trasporto e di magazzinaggio. La previsione della clausola penale, di cui all'art.6 del presente contratto non esclude che la venditrice possa esercitare il diritto di risolvere il contratto per inadempimento del compratore, al fine di chiede il ristoro dei maggiori danni. In tal caso la risoluzione avra' luogo di diritto se alla scadenza del termine stabilito per la consegna o di quell'altro successivamente previsto nella diffida ad adempiere a mezzo lettera racc.ta ar il compratore non si presenti per ritirare la merce non potuta consegnare per sua colpa, ovvero la rifiuti.
Allegato: testo mia raccomandata inviata alla Mete s.p.a. il 26 luglio 2001:
SPETT.LE METE S.P.A.
VIA TIBERINA, KM 17, 300
00060 ROMA
OGGETTO: RISOLUZIONE PREVENTIVO-CONTRATTO N. 26750.
Lo scrivente Antonello Mori, a causa di intervenuti problemi economici familiari, con la presente comunica la risoluzione del preventivo-contratto n. 26750 per l'acquisto di arredamenti presso la vostra azienda, siglato in data 8 luglio 2001 presso la sede di Pomezia. A tal fine fa comunica quanto segue:
* al momento della sigla del preventivo-contratto ho fatto presente all'incaricato della vostra sede di Pomezia che non essendo sicuro della scelta effettuata, per la quale avevo necessita' di ulteriori riflessioni avrei accettato l'offerta di vendita esclusivamente nel caso in cui la stessa non avesse avuto effetti vincolanti, anche al fine di verificare la mia capacita' di copertura economica dell'acquisto;
* A tale richiesta di chiarimento formulata in presenza di mia moglie, che l'ha ulteriormente ribadita, il venditore mi ha assicurato che la sigla del preventivo-contratto era necessaria solamente per garantire il prezzo vantaggioso proposto in considerazione della recente apertura del punto vendita e della giornata festiva domenicale. In ogni caso l'ordine in questione l'avrei dovuto confermare entro e non oltre il 18 agosto 2001, con la successiva comunicazione da parte mia delle esatte misure della cucina, degli arredamenti e del modello di elettrodomestico;
* Alla data odierna lo scrivente non ha tra l'altro dato alcuna conferma della proposta di vendita; questo significa che la vostra azienda non ancora trasmesso alcun ordine di produzione dell'arredo in questione;
* Di quanto sopra esposto ho provveduto ad effettuare la relativa comunicazione telefonica in data 23.7.01 e successiva visita personale con colloquio con la venditrice (sig.ra Anna Gallo) e il Direttore della vostra sede di Pomezia in data 25.7.01.
* Con la presente dichiaro di rinunciare alla caparra di £100.000 versata in data 8 luglio 2001;
* Allego alla presente copia del preventivo.
Egregia associazione,
ho visitato il votro sito in cerca di aiuto per una vicenda che mi vede in contenzioso con una nota azienda che vende aredamenti per la casa. Se potete darmi un parere o un indicazione che aiuti ve ne saro' molto grato. In allegato alla presente vi trasmetto una mia nota che riassume tutta la vicenda.
Vi ringrazio.
Egr. ADUC
Vi scrivo, come tanti, per avere un vostro aiuto in merito a questa vicenda intercorsa con la societa' Semeraro mobili (soc. Mete s.p.a.) .
Nella prospettiva di dover cambiare appartamento e dovendo acquistare dei mobili per arredare la cucina io e mia moglie abbiamo iniziato a girare per alcuni mobilifici al fine di farci un'idea dei modelli in commercio e dei prezzi di vendita. Nello scorso mese di luglio allettati dalle pubblicita' riportate su quotidiani nazionali circa l'apertura di un nuovo punto vendita della Semeraro mobili presso la citta' di Aprilia, vi ci siamo recati in data 8 luglio 2001. Dopo aver girato per il mobilificio e visti diversi modelli di cucine ne abbiamo notato uno che ci interessava e quindi chiamata una venditrice le abbiamo chiesto di farci un preventivo. Prima della compilazione di alcun foglio di carta ho specificato alla venditrice che non avevo intenzione di procedere all'acquisto ma solo di conoscere l'importo stimato della spesa, riservandomi successivamente di valutare l'opportunita' dell'acquisto e soprattutto la sua sostenibilita' economica per le nostre finanze familiari. Dopo aver indicato alla venditrice le misure di massima della cucina ed alcune nostre esigenze in relazione al tipo di mobili da inserire la venditrice ha predisposto un preventivo per una spesa di circa £10.000.000. Il prezzo, che ci e' sembrato elevato, ci ha lasciato sorpresi per non dire ammutoliti. Ma a questo punto e' scattata la trappola. Infatti con tono affabile e rassicurante la venditrice ci ha detto il prezzo era di massima e in considerazione del fatto che il punto vendita era stato aperto da poco ed era una giornata domenicale ci veniva praticato uno sconto particolarmente vantaggioso, che riduceva il costo del preventivo dei mobili a sole £6.600.000, a condizione che avessimo versato una somma di £100.000 per confermare il prezzo.
Di fronte ad un'offerta che sembrava allettante io e moglie abbiamo accettato e quando la venditrice mi ha presentato un modulo da firmare con il preventivo di vendita ho ribadito che lo avrei firmato solamente se esso non avesse comportato poi per me l'obbligo di acquisto. A tale richiesta di chiarimento formulata in presenza di mia moglie, che l'ha ulteriormente ribadita, la venditrice mi ha assicurato che la firma era necessaria solamente per garantire il prezzo vantaggioso proposto in considerazione della recente apertura del punto vendita e della giornata festiva domenicale. In ogni caso l'ordine in questione l'avrei dovuto confermare entro e non oltre il 18 agosto 2001, con la successiva comunicazione da parte mia delle esatte misure della cucina, degli arredamenti e del modello di elettrodomestico e qualora non l'avessi fatto avrei perduto solamente le £100.000 versate in quel momento. E' cosi' incautamente ho firmato fidandomi delle garanzie fornitemi verbalmente dalla venditrice, formulate in un contesto di rassicurazioni e di una cartella-depliants che metteva in evidenza l'attenzione e le garanzie fornite dalla "Semeraro mobili" ai suoi clienti o aspiranti tali. Nei giorni successivi abbiamo valutato che il costo dei mobili era comunque superiore alle nostre capacita' finanziarie e dopo alcune riflessioni ho chiamato telefonicamente il mobilificio Semeraro per comunicare l'intenzione di non dar seguito all'acquisto, stante il fatto che il via libera all'ordine presso la fabbrica sarebbe stato dato solamente dopo il giorno 18 agosto e previa comunicazione da parte mia delle esatte misure della cucina e il versamento della caparra del 30% del totale. A seguito della mia telefonata la venditrice prima ha iniziato a farfugliare che doveva sentire il direttore prima di dirmi qualsiasi cosa poi mi comunicava che lo stesso era momentaneamente impegnato ed avrebbe provveduto a richiamarmi lei piu' tardi. Nonostante l'attesa non mi giungeva alcuna telefonata mentre invece ne arrivava una mia moglie da parte della venditrice, che la sollecitava a convincermi ad acquistare i mobili!! Di fronte al rifiuto di mia moglie che le ribadiva anch'essa le nostre intenzioni la venditrice la invitava a recarsi presso la sede di Aprilia. Il giorno 25 luglio ci rechiamo alla sede di Aprilia della Semeraro e prendiamo contatto con l'imbarazzata venditrice che cerca di convincerci in tutti i modi a confermare l'ordine o ad acquistare altri mobili di pari importo. Ricordo allora alla venditrice che era riuscita a convincermi a firmare il modulo solamente con la motivazione che lo stesso non mi vincolava al successivo acquisto ed era necessario solamente per garantire il "vantaggioso" prezzo di vendita propostomi in quel giorno. Di fronte a tale osservazione la venditrice si ammutoliva e si limitava a dire che dovevamo risolvere la questione con il Direttore. Dopo circa trenta minuti di attesa, dovuti a reclami di altri clienti con il direttore, potevamo finalmente conferire. Il Direttore ci spiegava che comunque, anche se non volevamo acquistare i mobili della cucina che dovevamo spendere la cifra di £6.600.000 presso il loro mobilificio. A questo punto sia io che mia moglie faceamo notare al Direttore le modalita' con cui la venditrice ci aveva prospettato l'eventuale acquisto che comportavano la possibilita' di recedere senza problemi, in considerazione della nostra intenzione di procedere solamente dopo una attenta riflessione. A questo punto il Direttore, visibilmente irritato con la venditrice la rimproverava in nostra presenza, si alzava dal tavolo e affermava che dato che le cose erano andate in quel modo, per lui la questione era risolta e non eravamo quindi obbligati ad acquistare la cucina o altro, quindi ci salutava e si allontanava. Rimasti soli con la venditrice le chiedevamo se era necessario formalizzare la rinuncia all'acquisto e ci veniva risposto di fare una raccomandata che il giorno dopo spedivo (data 26 luglio 2001) . Rispettivamente in data 10 e 13 agosto 2001 mi pervengono due raccomandate della Semeraro mobili - Mete s.p.a.. Con la prima mi si comunica che e' stata accettata la mia richiesta di recesso dal contratto, provvedono a trattenere la caparra versata di £100.000: "Facciamo seguito alla sua del 26 luglio u.s. per informarla che la Mete spa acceta la sua richiesta di recesso dal contratto n.26750. La avvisiamo tuttavia che in conformita' delle clausole di vendita, da Lei specificatamente sottoscritte, la Mete spa e' tenuta a seguito di tale disdetta sia ad acquisire la caparra da lei versata pari a £100.000, sia a richiederle il pagamento di una penale per gli eventuali maggiori danni subiti dalla venditrice". Con la seconda la Mete spa mi comunica quanto segue:
" (...) La intima ad adempiere al pagamento di una penale per i maggiori danni subiti dalla venditrice per effetto del suo recesso che, tenendo conto del rifiuto della merce, del mancato pagamento del prezzo residuo e del mancato utile, e' pari al 30% del valore degli arredi di cui al contratto n.26750. La avvisiamo che nel caso di mancato adempimento, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, la Mete spa sara' costretta ad adire la competente sede giudiziaria per ivi sentire accogliere la richiesta di risarcimento danno".
I contenuti delle raccomandate con le relative minacce di iniziative legali sono quindi diversi da quanto la venditrice ci aveva assicurato inizialmente, il nostro viaggio ad Aprilia richiestoci dalla Semeraro (io abito a Roma) si e' rivelato inutile ed una beffa i colloqui con la venditrice ma soprattutto con il Direttore che aveva accolto le nostre ragioni e ripreso la vendirice. Oltre a cio' la Semeraro-Mete chiede il ristoro per danni dovuti al rifiuto di una merce che non era disponibile presso la loro sede espositiva e non e' mai stata ordinata alla fabbrica non essendo stata data da parte mi la conferma dell'ordine con le misure della mobilia.
Vi sarei molto grato per l'aiuto che potrete darmi, in considerazione anche del fatto che in base alla loro raccomandata del 13 agosto devo fornire un qualche riscontro entro il 27 agosto prossimo.
Grazie.
Allegato: testo artt.1, 4 e 12 contratto della Mete sp.a.
Art. 1 Divieto di recesso. Al presente contratto non si applica la normativa in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali. Pertanto all'acquirente non compete il diritto di recedere dal contratto (cd ripensamento) (...) ;
Art. 4 Caparra-acconto prezzo. Le somme, di qualsiasi entita', versate dall'acquirente all venditrice anche in tempi diversi ma prima del saldo del prezzo, si intendono versate a titolo di caparra confirmatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art.1385 c.c., per cui qualora la parte inadempiente dopo essere stata messa in mora non esegua le proprie obbligazioni nei termini previsti l'altra parte potra' rispettivamente se parte venditrice recedere dal contratto trattenendo la caparra ricevuta, oppure, se parte acquirente, esigere il doppio della caparra versata. Le predette somme nel caso di risoluzione del contratto per inadempienza del compratore non saranno restituite e saranno incamerate dalla venditrice, contestualmente alla constatazione e contestazione del'inadempienza, a parziale ristoro dei danni e, quindi, salvo il maggior danno siccome convenuto al successivo art. 12.
Art. 12 Risoluzione per inadempimento e diffida ad adempiere. Nel caso di risoluzione del presente contratto per inadempimento dell'acquirente, questi si obbliga fin da ora a risarcire il danno patito dalla venditrice, sia sotto la specie del danno emergente che sotto la specie del lucro cessante tenuto conto, in ipotesi di rifiuto di ritiro della merce e del pagamento del residuo prezzo, del deprezzamento della merce, del manco utile, dei costi di trasporto e di magazzinaggio. La previsione della clausola penale, di cui all'art.6 del presente contratto non esclude che la venditrice possa esercitare il diritto di risolvere il contratto per inadempimento del compratore, al fine di chiede il ristoro dei maggiori danni. In tal caso la risoluzione avra' luogo di diritto se alla scadenza del termine stabilito per la consegna o di quell'altro successivamente previsto nella diffida ad adempiere a mezzo lettera racc.ta ar il compratore non si presenti per ritirare la merce non potuta consegnare per sua colpa, ovvero la rifiuti.
Allegato: testo mia raccomandata inviata alla Mete s.p.a. il 26 luglio 2001:
SPETT.LE METE S.P.A.
VIA TIBERINA, KM 17, 300
00060 ROMA
OGGETTO: RISOLUZIONE PREVENTIVO-CONTRATTO N. 26750.
Lo scrivente Antonello Mori, a causa di intervenuti problemi economici familiari, con la presente comunica la risoluzione del preventivo-contratto n. 26750 per l'acquisto di arredamenti presso la vostra azienda, siglato in data 8 luglio 2001 presso la sede di Pomezia. A tal fine fa comunica quanto segue:
* al momento della sigla del preventivo-contratto ho fatto presente all'incaricato della vostra sede di Pomezia che non essendo sicuro della scelta effettuata, per la quale avevo necessita' di ulteriori riflessioni avrei accettato l'offerta di vendita esclusivamente nel caso in cui la stessa non avesse avuto effetti vincolanti, anche al fine di verificare la mia capacita' di copertura economica dell'acquisto;
* A tale richiesta di chiarimento formulata in presenza di mia moglie, che l'ha ulteriormente ribadita, il venditore mi ha assicurato che la sigla del preventivo-contratto era necessaria solamente per garantire il prezzo vantaggioso proposto in considerazione della recente apertura del punto vendita e della giornata festiva domenicale. In ogni caso l'ordine in questione l'avrei dovuto confermare entro e non oltre il 18 agosto 2001, con la successiva comunicazione da parte mia delle esatte misure della cucina, degli arredamenti e del modello di elettrodomestico;
* Alla data odierna lo scrivente non ha tra l'altro dato alcuna conferma della proposta di vendita; questo significa che la vostra azienda non ancora trasmesso alcun ordine di produzione dell'arredo in questione;
* Di quanto sopra esposto ho provveduto ad effettuare la relativa comunicazione telefonica in data 23.7.01 e successiva visita personale con colloquio con la venditrice (sig.ra Anna Gallo) e il Direttore della vostra sede di Pomezia in data 25.7.01.
* Con la presente dichiaro di rinunciare alla caparra di £100.000 versata in data 8 luglio 2001;
* Allego alla presente copia del preventivo.
Risposta ADUC
Dal combinato disposto dei due articoli contrattuali citati, si evince quanto gia' dice anche la norma: non si applica alcuna penale, ma in caso di recesso si perde esclusivamente la caparra. Salvi, gli eventuali -ulteriori e dimostrabili- danni subiti.
Pertanto, NON possono richiedervi alcun 30% ma solo le 100.000 lire, e potrebbero chiedervi il rimborso del danno, nel caso riuscissero a dimostrarlo.
La vostra contestazione dovra' dunque riguardare, in primo luogo, le ulteriori spese che la controparte sostiene di aver subito, evidenziando (o meglio, sostenendo) come non si fosse provveduto a dare esito al contratto e conseguentemente venendo totalmente a mancare i presupposti per un qualsivoglia supposto danno, che comunque la ditta non avrebbe giustificato e documentato.
In secondo luogo, si ribadira' come da contratto sia esclusa l'applicazione di penali (e dunque del 30%) e sia esclusivamente prevista -in qualita' di corrispettivo automaticamente dovuto in caso di recesso- solo la caparra.
Concludendo la raccomandata A/R (poiche' questa e' la forma da adottare per la contestazione) diffidando dal reiterare tali indebite richieste, con l'avviso che in difetto adirete le vie legali.
Sicuramente rischiate di vedervi addebitati dei danni (tenetelo presente) : ma finche' potete contestare vale la pena di farlo. Eventualmente, valuterete l'opportunita' di rivolgervi ad un giudice di pace per una conciliazione.
Pertanto, NON possono richiedervi alcun 30% ma solo le 100.000 lire, e potrebbero chiedervi il rimborso del danno, nel caso riuscissero a dimostrarlo.
La vostra contestazione dovra' dunque riguardare, in primo luogo, le ulteriori spese che la controparte sostiene di aver subito, evidenziando (o meglio, sostenendo) come non si fosse provveduto a dare esito al contratto e conseguentemente venendo totalmente a mancare i presupposti per un qualsivoglia supposto danno, che comunque la ditta non avrebbe giustificato e documentato.
In secondo luogo, si ribadira' come da contratto sia esclusa l'applicazione di penali (e dunque del 30%) e sia esclusivamente prevista -in qualita' di corrispettivo automaticamente dovuto in caso di recesso- solo la caparra.
Concludendo la raccomandata A/R (poiche' questa e' la forma da adottare per la contestazione) diffidando dal reiterare tali indebite richieste, con l'avviso che in difetto adirete le vie legali.
Sicuramente rischiate di vedervi addebitati dei danni (tenetelo presente) : ma finche' potete contestare vale la pena di farlo. Eventualmente, valuterete l'opportunita' di rivolgervi ad un giudice di pace per una conciliazione.
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