Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
3 agosto 2001
mi e' stata notificata una contravvenzione per eccesso di velocita' rilevato, con autovelox MOD 104/c.2,il giorno 24/5/01 sull'Autosdrada A/1 nei pressi di Magliano Sabino dove vigeva, a detta del verbale la velocita' massima di 80 Km. orari.
L'Ufficiale della Polstrada di Viterbo che mi ha notificato a mezzo raccomandata il verbale e' il SOV.TE Di Silvio Mauro, mentre gli operatori che hanno materialmente rilevato l'infrazione sono:l'Isp. Vincenzi Roberto e l'Ass.c.Marini Giuseppe. Non mi e' stata contestata immediatamente l'infrazione con la seguente motivazione "Non e' stato possibile procedere a contestazione immediata della violazione in quanto l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo,era gia' a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari".
Ora io chiedo cortesemente il Vostro parere circa questa motivazione che a me sembra molto generica e di comodo e se ritenete quindi che ci siano gli estremi per ricorrere. Inoltre, poiche' con la stessa notifica mi si ingiunge di portare in visione la mia patente presso un Ufficio di Polizia o in alternativa, mi sembra di capire, indicare le generalita' del conducente, vorrei sapere se e' giusto che debba ottemperare a una di queste due ingiunzioni tenuto anche conto che potrebbe per me essere difficile ottenere ls firma di autodenuncia da parte di un eventuale conducente.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro e in attesa di una risposta Vi ringrazio anticipatamente
L'Ufficiale della Polstrada di Viterbo che mi ha notificato a mezzo raccomandata il verbale e' il SOV.TE Di Silvio Mauro, mentre gli operatori che hanno materialmente rilevato l'infrazione sono:l'Isp. Vincenzi Roberto e l'Ass.c.Marini Giuseppe. Non mi e' stata contestata immediatamente l'infrazione con la seguente motivazione "Non e' stato possibile procedere a contestazione immediata della violazione in quanto l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo,era gia' a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari".
Ora io chiedo cortesemente il Vostro parere circa questa motivazione che a me sembra molto generica e di comodo e se ritenete quindi che ci siano gli estremi per ricorrere. Inoltre, poiche' con la stessa notifica mi si ingiunge di portare in visione la mia patente presso un Ufficio di Polizia o in alternativa, mi sembra di capire, indicare le generalita' del conducente, vorrei sapere se e' giusto che debba ottemperare a una di queste due ingiunzioni tenuto anche conto che potrebbe per me essere difficile ottenere ls firma di autodenuncia da parte di un eventuale conducente.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro e in attesa di una risposta Vi ringrazio anticipatamente
Risposta ADUC
Il mancato fermo puo' essere motivo di ricorso, ma sara' il giudice al quale lo presentera' a valutare sulla ammissibilita' o meno, sulla base anche degli elementi specifici.
Per quanto riguarda la patente non e' possibile esimersi dal presentarsi al Comando. Se non fosse sicuro di chi fosse alla guida, sara' il proprietario a recarsi al Comando, dichiarando cio', ma se questa dichiarazione non fosse accolta, ne rispondera' egli stesso. Le modalita' per presentare ricorso sono: Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione. La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Per quanto riguarda la patente non e' possibile esimersi dal presentarsi al Comando. Se non fosse sicuro di chi fosse alla guida, sara' il proprietario a recarsi al Comando, dichiarando cio', ma se questa dichiarazione non fosse accolta, ne rispondera' egli stesso. Le modalita' per presentare ricorso sono: Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione. La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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