Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
1 agosto 2001
Subject: help
ho appena ricevuto una multa per essere "passata con il rosso" ad un semaforo della statale fra vasto (CH) e termoli (CB), il fatto sarebbe avvenuto il 10/03/01. . . . faccio questa strada per lavoro 4 volte al giorno e sono estremamente sicura di non essere una teppista che preme l'accelleratore per suicidarsi ad un semaforo. . . dicono di avere la foto: l'avvocato dell'APE dice che non c'e' possibilita' di contestazione ma io credo di avere ragione e comunque vorrei almeno la possibilita' di appello: e' assurdo che una multa arrivi 4 mesi dopo, come posso difendermi? e se avessi avuto un'attenuante? e poi, e' possibile che la foto scatti esattamente quando diventa rosso il semaforo?. . . ditemi a chi rivolgermi per favore, entro i primi di agosto devo fare ricorso. . . grazie!
ho appena ricevuto una multa per essere "passata con il rosso" ad un semaforo della statale fra vasto (CH) e termoli (CB), il fatto sarebbe avvenuto il 10/03/01. . . . faccio questa strada per lavoro 4 volte al giorno e sono estremamente sicura di non essere una teppista che preme l'accelleratore per suicidarsi ad un semaforo. . . dicono di avere la foto: l'avvocato dell'APE dice che non c'e' possibilita' di contestazione ma io credo di avere ragione e comunque vorrei almeno la possibilita' di appello: e' assurdo che una multa arrivi 4 mesi dopo, come posso difendermi? e se avessi avuto un'attenuante? e poi, e' possibile che la foto scatti esattamente quando diventa rosso il semaforo?. . . ditemi a chi rivolgermi per favore, entro i primi di agosto devo fare ricorso. . . grazie!
Risposta ADUC
Per presentare una contestazione avrebbe bisogno di prove certe ed inconfutabili, altrimenti rischia di vederselo rigettare. Puo' prendere visione della foto direttamente al Comando, e da quanto risultera' potra' avere forse degli elementi in piu'. La notifica deve essere inviata entro 150 giorni dalla possibilita' di identificazione del trasgressore, e quindi la richiesta e' pervenuta nei termini: dubitiamo che possa avere attenuanti realmente valide per poter addirittura contestare la legittimita' della contestazione.
Dall'1/8 al 15/9 i termini per ricorrere sono interrotti, per la sospensione feriale dei termini (si va quindi a settembre).
Le modalita', nel caso volesse ricorrere sono: deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione. La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggo dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg. ). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Dall'1/8 al 15/9 i termini per ricorrere sono interrotti, per la sospensione feriale dei termini (si va quindi a settembre).
Le modalita', nel caso volesse ricorrere sono: deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione. La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggo dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg. ). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti