Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

1 agosto 2001
Domanda 1 agosto 2001
Tipo_Form. . . . . . . . . . . . . CONSIGLI
RICHIESTA. . . . . . . . . . . . . Gent. mi
Chiedo la cortesia di una risposta in merito al seguente quesito.
FATTO: il mio amico "C" lavora per la societa' "U", utilizzatrice di una vettura di proprieta' della ditta "L" di leasing. Circa un mese fa la ditta di leasing riceve la notificazione di una sanzione per eccesso di velocita' rilevata con autovelox e relativa alla vettura de qua. Presumibilmente alla guida della vettura c'era, in quel momento, il mio amico "C". Preciso che la sanzione e' stata notificata solo alla proprietaria ditta di leasing il 144° giorno dopo la violazione. La societa' di leasing si e' subito preoccupata di fare una comunicazione agli agenti accertatori, nonche' p. c. alla societa' "U", declinando qualsiasi responsabilita' e invitando la polizia a compiere una nuova notifica alla societa' utilizzatrice "U", ai sensi e per gli effetti dell'art.196 Cod. Strd. Ad ogg, tuttavia, nulla e' pervenuto alla societa' "U".
QUESITI:
1) puo' il mio amico "C" (e in subordine la societa' per cui lavora "U") proporre opposizione alla multa, anche se ad essi nulla e' stato notificato?;
2) la polizia e' ancora nei termini (150gg. dalla violazione) per notificare ad essi la sanzione oppure rileva in tal caso il disposto dell'art.386 Regolamento di Attuazione Cod della Strada?
Come puo' del caso il mio amico "C" difendersi dall'azione di rivalsa delle due societa' (quella di leasing e quella per cui lavora) ove non possa opporsi alla multa perche' non legittimato? Infine: ma il termine per adire il Giudice di Pace e' 30 o 60gg. (su quella multa, di' cui disponiamo di fotocopia, vi e' il termine di 60gg. . )
Un sentitissimo ringraziamento a chi vorra' rispondermi al piu' presto, anche perche' gli eventuali termini per opporsi (del caso la notificazione alla societa' di leasing valga per tutti i debitori in solido) stringono!!!. Grazie.

Risposta ADUC
Per quanto riguarda la prima domanda, e' tassativo aspettare la notifica, oppure farsi fare una delega dalla societa' di leasing per presentare l'opposizione (ma avrebbe dovuto farlo prima che avvenisse la comunicazione, in quanto adesso la questione con la Societa' di leasing e' conclusa, decorrendo nuovi termini per la notifica).
E si viene cosi' alla seconda domanda: i 150 giorni, che decorrono dal momento in cui e' stato accertato chi fosse alla guida, ripartono. Infatti i 150 decorrono dalla possibilita' di identificazione del trasgressore, quindi se la multa arrivasse ad un indirizzo che si riveli a qualsiasi titolo errato, al momento in cui l'Accertatore riceve detta comunicazione, i giorni per l'accertamento ripartono nuovamente. Se la sua societa' non lo legittima a comparire con delega, la questione dovra' essere risolta tra le parti, trattandosi di diritto privato: il suo amico non compare infatti come obbligato, ma a comparire e' la societa', la quale ha l'obbligo (nei confronti dello Stato) di pagare la multa, rimettendoci in prima persona.
Per cio' che concerne la terza domanda: i giorni sono 30 per il giudice, 60 per il prefetto (ma sconsigliamo questo ricorso). In alcuni casi, per analogia, e' stata avanzata l'ipotesi che i termini siano equiparabili, ma non tutti i giudici sono concordi (trattandosi di una valutazione piuttosto dubbia), quindi presumibilmente non potrebbe essere accettato un ricorso che fosse presentato al giudice entro 60 giorni invece che entro i 30 di legge. Consigliamo eventualmente di chiedere alla segreteria del giudice competente quale tendenza risulti loro: ad ogni modo, poiche' non ne ha l'esigenza, consigliamo di non rischiare.
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