Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

31 luglio 2001
Domanda 31 luglio 2001
Egregi Signori, Vi chiedo cortesemente alcuni chiarimenti in merito alle modalita' da seguire per fare ricorso ad una multa per eccesso di velocita' rilevata a mezzo Autovelox modello 104C/2. I dati relativi a tale accertamento sono i seguenti: avvenuto in data 12/04/2001 in localita' Mele (Alessandria) dalla PS di Alessandria senza contestazione immediata; notificata il giorno 13/07/2001; autovettura intestata all'azienda per cui lavoro in qualita' di dipendente; limite di velocita' dichiarato dalla PS: 100Km/h, velocita' accertata della vettura: 143Km/h; totale della multa da pagare: L. 655.790 + L. 20.700 di notifica.
Ho notato che tra la modulistica che mettete cortesemente a disposizione, vi e' anche un modulo inerente il ricorso in oggetto. Vorrei chiedervi: posso utilizzare tale modulo anche per gestire il mio ricorso o devo apportarvi delle variazioni? A quale giudice di pace devo intestare tale ricorso? Devo recarmi ad un ufficio di Polizia per portare in visione la patente di guida: cosa mi congliate di fare?
Vi ringrazio anticipatamente per il Vostro cortese aiuto.

Risposta ADUC
Ovviamente, in caso sia lei a ricorrere, dovra' portare la patente al comando piu' vicino.
Nel caso fosse la ditta -sia a ricorrere che a far presente di non sapere quale dei suoi dipendenti fosse alla guida dell'auto aziendale in tale data (la usa solo lei?)- potrebbe evitare almeno la consegna della patente.
Il ricorso va presentato al giudice del luogo dove e' avvenuta l'infrazione: ovviamente dovra' adattarla al suo caso, togliendo le voci che non le interessano ed aggiungendo quelle che potrebbero esserci in piu'. Tenga tuttavia presente che l'esito non e' per niente scontato e potrebbe anche venirle rigettata l'opposizione.
Le ricordiamo le modalita': il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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