Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

29 luglio 2001
Domanda 29 luglio 2001
Ho ricevuto una multa per eccesso di velocita'; sul verbale trovo scritto: "il veicolo circolava alla velocita' di 56 km/h, superando di 6 km/h la velocita' max consentita. La velocita' e' stata determinata ai sensi dell'art.345/2c DPR 16/12/92 N.495 cosi' come modificato dall'art.197 DPR 16/9/96 N.610 tenuto conto della riduzione pari al 5% della velocita' con minimo di 5km/h comprensiva anche della tolleranza strumentale stabilita in sede di approvazione dell'apparecchiatura AUTOVELOX 104/C2 AVS96G (omol.Min.LL.PP del 25/02/97) utilizzata per la rilevazione, la cui perfetta funzionalita' e' stata verificata in precedenza. Vel. indicata dalla risultanza fotografica km/h 61.
La violazione non e' stata immediatamente contestata causa agenti impegnati a valle in altre contestazioni."
Vorrei sapere se e' effettivamente contestabile; dato che sul vostro sito parlate genericamente di modello di autovelox 104/C; mentre quello in questione e' un modello 104/C2. Inoltre anche la causa agenti impegnati in altre contestazioni e' valida per non contestarmi immediatamente l'infrazione?
A vostro giudizio se facci ricorso ho possibilita' di vincere? In caso di sconfitta quanto dovro' pagare in piu'.
Grazie mille per la cortese collaborazione.

Risposta ADUC
Certezze, non possiamo darle: il modello di per se' non presenta difficolta', in quanto consente comunque il fermo immediato.
Ma l'essere (se cio' corrisponde al vero) impegnati in altre contestazioni, costituirebbe un elemento che i giudici potrebbero anche accettare come giustificazione ammissibile.
Si tratta pertanto di una possibilita', con le dovute incognite.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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