Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

29 luglio 2001
Domanda 29 luglio 2001
Ho visionato la Vostra modulistica relativamente ai ricorsi a multe tramite autovelox.
Volevo sapere se nel mio caso posso utilizzare tale modulistica: Ho ricevuto una multa per eccesso di velocita' in data 28/05/01 per superamento di Km/h.3 rilevata con VELOMATIC 512 violando l'art.142/07. Sul verbale viene dichiarato: la violazione non e' stata immediatamente contestata al trasgressore in quanto e' emersa dopo che il veicolo che aveva superato il limite di velocita' era transitato davanti allo strumento di rilevamento, proseguendo nella sua marcia. Non era quindi possibile fermarlo nei modi regolamentari, ne' raggiungerlo tramite inseguimento, Non esisteva inoltre un servizio organizzato con altro personale, in grado di fermare il veicolo in posizione successiva."
Posso, nel caso specifico, contestare il mancato immediato fermo e contestazione dell'infrazione?
In caso affermativo, se la risposta da parte del Giudice di Pace o del Prefetto fosse negativa, l'importo della contravvenzione rimane invariato o aumenta?
Vi sarei grato se poteste darmi queste risposte e nell'attesa Vi saluto cordialmente.

Risposta ADUC
Il modello Velomatic, consente il fermo immediato, quindi il ricorso sarebbe in realta' ipotizzabile. Ma tenga presente che sara' il giudice al quale lo presentera', a valutare o meno sulla ammissibilita', sulla base degli elementi specifici del caso.
Le modalita' sono: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace: si ricordi che in caso di rigetto ci sara' comunque il raddoppio.
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