Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
28 luglio 2001
28-Lug-01
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............mi e' arrivata a casa una multa per eccesso di velocita'
rilevata con autovelox (viaggiavo a Roma per la via Olimpica ad una velocita' di 62 km con il limite a 50). Dal momento che non sono stato fermato al momento della presunta infrazione (a casa non mi e' arrivata la foto), mi conviene tentare il ricorso? Grazie.
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............mi e' arrivata a casa una multa per eccesso di velocita'
rilevata con autovelox (viaggiavo a Roma per la via Olimpica ad una velocita' di 62 km con il limite a 50). Dal momento che non sono stato fermato al momento della presunta infrazione (a casa non mi e' arrivata la foto), mi conviene tentare il ricorso? Grazie.
Risposta ADUC
Per quanto riguarda la foto, dovrebbe prenderne visione direttamente al Comando. In quanto, ci sono sentenze che hanno stabilito che, per ragioni di privacy, ci sia il divieto dell'invio a casa.
Il mancato fermo puo' essere motivo di ricorso, ma tenga presente che sara' il giudice al quale lo presentera' a valutare sulla ammissibilita' o meno, sulla base anche degli elementi specifici: dunque, non ci sono certezze.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Clicchi qui per il modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il mancato fermo puo' essere motivo di ricorso, ma tenga presente che sara' il giudice al quale lo presentera' a valutare sulla ammissibilita' o meno, sulla base anche degli elementi specifici: dunque, non ci sono certezze.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Clicchi qui per il modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti