Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

27 luglio 2001
Domanda 27 luglio 2001
27-Lug-01
Subject: Multa per circolazione senza casco
Cara Aduc non so a chi rivolgermi, spero che voi mi possiate aiutare.
Il giorno 2/07/2001 mi trovo nella cassetta della posta una multa risalente al 24/03/2001 e di lire 63510. Nel verbale arrivatomi risulta scritto ella parte Infrazioni Accertate:
Norma codice della strada art171comma1 lettera b)2 Il conducente del motociclo interessato circolava senza far uso del casco protettivo omologato e perfettamente allacciato.
NON UDIVA I TRILLI DEL FISCHIETTO. Vi chiedo dopo aver letto questo verbale se allora la multa per mancanza dell'uso del casco,sia personale o da attribuire al proprietario del motociclo ogni qualvolta chiunque della mia famiglia o amici che utilizzino il mio motociclo, non rilasci segnalazione dei propri dati alla polizia municipale o chi essa sia. Ancor dappiu' perche' il vigile non tentava di inseguire il motociclo, che ai fischi come sembra non si e' fermato; destando un milione e piu' di sospetti. Aspetto una vostra risposta prima di poter intraprendere la via della contestazione, sempre se su vostro suggerimento questa mi venga riconosciuta. Ringraziandovi anticipatamente per un vostro interessamento, di una risposta o indirizzo presso chi possa rivolgermi per tale questione. vi saluto e vi faccio le mie congratulazioni per il vostro servizio offerto e per altro interessantissimo.

Risposta ADUC
Confessiamo che contestare questa multa e' difficile: capira' da se' che un motorino e' molto piu' veloce di un pedone: pertanto, in teoria potrebbe anche provare a contestare la mancanza di fermo immediato, ma in realta' non ci sono molte speranze di ottenere ragione in situazioni simili. In quanto e' probabile che sia riconosciuto plausibile l'ostacolo che ha impedito il fermo immediato.
L'obbligo e' solidale tra proprietario ed effettivo utilizzatore: per lo Stato, agire sull'uno o sull'altro e' indifferente.
L'unico punto che rimane dubbio e' quanto ha detto all'inizio: che cosa intende dire, col fatto che ha trovato la multa in cassetta? E' vero che piuttosto che rischiare la notifica per avvenuta giacenza, se non si provveda al ritiro a seguito di avviso, e' meglio trovarla in cassetta, ma una simile mancanza di notifica non pare certo legittima.
Verifichi se qualcuno l'avesse ritirata in sua vece: se nessuno l'avesse fatto, potrebbe contestare almeno l'irregolarita' della notifica.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica no autovelox), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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