Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

26 luglio 2001
Domanda 26 luglio 2001
Cara ADUC mi e' stata notificato una multa presa a Milano il 5/maggio 2001 con una macchina che io avevo dato in dietro, all'autosalone il 13 marzo 2001. Telefonando all'autosalone mi e' stato detto che il passaggio e' avvenuto il 2 maggio, ma non potevano mandarmi nessuna copia dell'avvenuto passaggio per una serie di problemi. Adesso io vorrei sapere se puo' bastare il Mandato che mi e' stato rilasciato, dal Notaio, al momento della consegna della mia macchina all'autosalone? E se gentilmente sapete l'indirizzo dove spedire i documenti?
Aspettando una vostra risposta vi saluto cordialmente.

Risposta ADUC
Il mandato potrebbe essere sufficiente, tuttavia puo' effettuare lei stesso una visura al Pra per verificare la data e presentare l'opposizione.
Con la maggior documentazione di cui entrera' in possesso, potra' tentare di presentare l'opposizione al Giudice di Pace del luogo dove e' avvenuta l'infrazione, chiedendo la sospensione e l'annullamento. Si tratta infatti di un vero e proprio ricorso: al giudice, per ottenerne sentenza, dimostrando di non avere titolarita' nei riguardi della sanzione comminata.
In teoria, potrebbe anche rivolgersi direttamente all'Organo che ha comminato la multa: nel qual caso, la preghiamo di farsi rilasciare un espresso documento liberatorio su carta dell'Ufficio, firmato e timbrato, che dovra' conservare minimo 5 anni per l'eventuale opposizione alla successiva cartella: se non lo rilasciassero, ricorra assolutamente.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ma sull'esito non le possiamo garantire il risultato positivo, in quanto e' il giudice che valuta sulla ammissibilita' o meno del ricorso, tenendo presente gli elementi specifici.
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