Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
26 luglio 2001
Subject: Re: consiglio Aduc
Salve,
non posso fare altro che ringraziarVi per la celerita’ dimostrata nella risposta alla mia email, ritengo esauriente il suo contenuto, ora pero’ rimane solo un dubbio! Avevo letto anch'io le motivazioni per cui e’ lecito non fermare il trasgressore, e tra queste compare quella della "violazione accertata da un funzionario o agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto", in effetti sul verbale che mi hanno recapitato e’ specificato: "inoltre sul posto era in servizio un solo operatore di pm all'interno dell'autovettura di proprieta’ del comune di.....il quale non poteva raggiungere il veicolo lanciato ad eccessiva velocita’".Secondo Voi il giudice di pace potrebbe appellarsi a questa motivazione? Ribadisco che una motivazione del genere rimane assurda(a mio modesto avviso), perche’ esprime l'esplicita volonta’ di non voler fermare i trasgressori (che possono continuare indisturbati a creare pericolo per se’ e per gli altri), ma soprattutto sono certo che su di una strada di montagna ove io transitavo, sicuramente, data l'esigua mole di traffico, sussistevano i modi e i tempi per la contestazione. Grato per la risposta,
Porgo i miei saluti
Salve,
non posso fare altro che ringraziarVi per la celerita’ dimostrata nella risposta alla mia email, ritengo esauriente il suo contenuto, ora pero’ rimane solo un dubbio! Avevo letto anch'io le motivazioni per cui e’ lecito non fermare il trasgressore, e tra queste compare quella della "violazione accertata da un funzionario o agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto", in effetti sul verbale che mi hanno recapitato e’ specificato: "inoltre sul posto era in servizio un solo operatore di pm all'interno dell'autovettura di proprieta’ del comune di.....il quale non poteva raggiungere il veicolo lanciato ad eccessiva velocita’".Secondo Voi il giudice di pace potrebbe appellarsi a questa motivazione? Ribadisco che una motivazione del genere rimane assurda(a mio modesto avviso), perche’ esprime l'esplicita volonta’ di non voler fermare i trasgressori (che possono continuare indisturbati a creare pericolo per se’ e per gli altri), ma soprattutto sono certo che su di una strada di montagna ove io transitavo, sicuramente, data l'esigua mole di traffico, sussistevano i modi e i tempi per la contestazione. Grato per la risposta,
Porgo i miei saluti
Risposta ADUC
Volendo aggiungere a cio' il fatto che le contestazioni erano pre-stampate, sicuramente ha titolo per tentare il ricorso: resta tuttavia da definire se vi siano o meno motivi sufficienti per convincere un giudice, in quanto la valutazione e' anche soggettiva. Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lostesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice. Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'.
Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione. La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casiin cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui trovera' il modulo relativo (per quanto riguarda il mancato fermo).
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione. La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casiin cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui trovera' il modulo relativo (per quanto riguarda il mancato fermo).
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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