Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

24 luglio 2001
Domanda 24 luglio 2001
Cara Aduc,
abito a Milano ed ho ricevuto un accertamento di violazione da parte del comune di Bologna dove mi viene contestata la circolazione su una corsia riservata, onestamente non mi ricordo se in quel giorno mi trovavo a Bologna (viaggio spesso per lavoro), ma il punto della questione e' questo come da articolo 201 del codice della strada mi avrebbero dovuto contestare immediatamente la violazione ma cio' non e' avvenuto perche' (come indicato su accertamento ricevuto) "L'accertatore non era provvisto di segnale distintivo". L'art.384 Reg. esec. ed att. - Casi di impossibilita' della contestazione immediata (art.201 C.s.). Prevede quanto segue:
1. I casi di materiale impossibilita' della contestazione immediata prevista dall'articolo 201, comma 1, del codice, sono, a titolo esemplificativo, i seguenti:
a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso in curva;
d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia gia' a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.
Non rientrando in nessuno di questi casi pensa che sia comunque tenuto a pagare la multa o posso ricorrere? Che speranze di successo ho in quest ultimo caso?
Piu' che per l'importo della stessa mi sento "preso in giro" dalla motivazione che e' stata riportata sull'accertamento.
Attendo un suo prezioso consiglio e lascio "ai posteri" questa nuova "motivazione" per multare in maniera subdola gli automobilisti:
Grazie.

Risposta ADUC
Non le possiamo dare assicurazioni sull'esito positivo del ricorso. In quanto sara' il giudice, tenendo conto anche degli elementi addotti da chi le ha elevato la contravvenzione, a valutare sulla ammissibilita' o meno del ricorso stesso. E non e' escluso che la giustificazione addotta sia ritenuta comunque giustificata.
Comunque, le modalita' sono:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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