Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

24 luglio 2001
Domanda 24 luglio 2001
Spett. ADUC.
Nella serata del 22.07 parcheggiavo la mia moto al margine di una strada presso il centro di una localita' balneare.
Al mio ritorno ho trovato un "Preavviso di Accertamento d'infrazione al divieto di sosta/fermata" che segnalava alle ore 23.45 una mia "violazione all'art.158 in relazione art.7 C.d.S. per sosta in zona a traffico limitato/nell'area pedonale urbana 14.00 - 19.00. Non effettuata sanzione accessoria per motivi tecnici.
A parte il fatto che l'avviso mi e' stato lasciato sul veicolo da un accertatore che ha siglato il foglietto in maniera illeggibile, la cosa che mi lascia perplesso e' l'indicazione parziale della posizione del veicolo (e' indicata solo la via), il fatto che non mi e' stata elevata una contravvenzione regolare dei vigili urbani, che mi viene chiesto di presentarmi entro 5 giorni al comando dei vigili per non incorrere nelle spese di accertamento (devo recarmi ancora in tale localita' durante la settimana), ma soprattutto che mi e' stata elevata una multa alle ore 23.45 per una violazione di un divieto che decorre dalle 14.00 alle 19.00.
Nel tratto di strada dove ho parcheggiato in effetti e' presente un cartello di divieto di sosta con rimozione dalle 20.00 alle 06.00 che non avevo notato in quanto nascosto da un grosso camper parcheggiato davanti, ma la multa e' comunque "non troppo regolare". La casella nel modulo prestampato esiste per la violazione che ho commesso, ma non e' stata barrata dall'accertatore. Cosa mi consigliate di fare? Come posso produrre una copia del verbale di accertamento conforme all'originale utilizzabile in sede di ricorso per evitare che quella che mi hanno rilasciato "sparisca" e venga sostituita da una versione riveduta e corretta.
Grazie. (attendo risposta entro i fatidici 5 giorni)
P.S. non sapevo del vostro sito! Magnifico. Avrete presto la mia quota associativa!

Risposta ADUC
Delle irregolarita' ci sarebbero. Non siamo tuttavia certi del responso del giudice: questi potrebbe in teoria anche confermare la legittimita' della multa (a fronte dell'effettivo divieto) giudicando l'errore formale come un vizio palese.
Cosi', come invece potrebbe ritenere formalmente infondato ed erroneo l'atto di accertamento.
Occorrerebbe ricorrere al giudice di pace.
Volendoci provare, occorre ricordare che il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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