Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

24 luglio 2001
Domanda 24 luglio 2001
Buongiorno, ho ricevuto la notifica di un verbale di contestazione per violazione all'art.142 comma VIII del cds, insomma l'autovelox per farla breve; ora, come purtroppo avviene nella maggior parte dei casi, non mi e' stata contestata immediatamente adducendo le seguenti motivazioni:
-l'apparecchiatura di rilevamento della velocita' ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo era a distanza dal posto di accertamento
- nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari
- sul posto era in servizio un solo operatore all'interno dell'autovettura il quale non poteva raggiungere il veicolo lanciato a eccessiva velocita' rischiando di creare una situazione di pericolo
Queste sono le scuse (prestampate sul verbale) che vengono citate dai vigili, ora dopo aver fatto qualche piccola ricerca tramite internet, ho trovato che:
- l'apparecchiatura utilizzata autovelox mod. 104-c rileva immediatamente l'eccessiva velocita' indicandola su di un display e avvisando tramite un messaggio acustico.
-non sono stato fermato per l'eccessiva velocita' rischiando di creare una situazione di pericolo, in una strada in mezzo alle montagne dove passa una macchina ogni 1/4 d'ora? E dove transitavo senza essere seguito o preceduto da nessuno?
-affermano che vi era un solo operatore all'interno dell'autovettura ove era installato l'autovelox, ma come e' possibile in questo caso pretendere di poter contestare immediatamente le infrazioni?
Esistono i presupposti per un ricorso? Concludendo mi sento assolutamente preso in giro dal comportamento tenuto dai vigili del comune dove mi e' stata rilevata la contravvenzione, poiche' ho sempre ritenuto l'utilizzo degli autovelox assolutamente educativo nei confronti dei trasgressori, ma in questo caso mi sembra assolutamente palese la volonta' di rimpinguare le casse comunali, piuttosto che far capire agli utenti della strada l'importanza del rispetto limiti di velocita'.

Risposta ADUC
Volendo aggiungere a cio' il fatto che le contestazioni erano pre-stampate, sicuramente ha titolo per tentare il ricorso: resta tuttavia da definire se vi siano o meno motivi sufficienti per convincere un giudice, in quanto la valutazione e' anche soggettiva.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace
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