Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

22 luglio 2001
Domanda 22 luglio 2001
Ho sempre pagato l'ici secondo la rendita presunta dal 93 (anno in cui e' stata istituita l'ici) ora mi e' arrivata la notifica con l'attribuzione del valore catastale reale. Quindi io ho pagato dalla data della notifica l'ici tenendo conto della nuova rendita catastale.
Il comune mi informa che mi richiedera' a il conguaglio degli anni in cui pagavo la rendita presunta, questo nonostante la circolare del ministero del 13 marzo 2001 spieghi molto bene che cio' che si era pagato in base alla rendita presunta era pienamente valido e si dovra' pagare in modo diverso solo dall'avvenuta notifica della rendita.
Ecco uno stralcio della circolare in oggetto.
Secondo quanto stabilito dall'art.74 in esame, poiche' gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali acquistano rilevanza giuridica solo dal momento in cui queste ultime siano ritualmente notificate, ne consegue che il comune, a decorrere dal 1 gennaio 2000, fino alla data dell'avvenuta notificazione della rendita, non puo' legittimamente richiedere al soggetto passivo dell'ICI:
1. l'imposta relativa alle annualita' precedenti alla notificazione, risultante dalla differenza tra quanto versato dal contribuente e quanto dovuto in base alla rendita attribuita; cio' perche' questa, avendo valore solo dalla data della notificazione, risulta essere un dato giuridicamente inesistente fino a quando non legalmente resa nota all'interessato;
2. le sanzioni, poiche' nessuna violazione puo' essere imputata al contribuente che abbia versato il tributo in base a quanto dichiarato;
3. gli interessi, in quanto non vi e' alcun recupero di imposta sulla quale poterli calcolare.
Cosa mi consigliate di fare? come mi posso comportare?
Il comune sta facendo i conti di quanto gli devo, tenendo presente la differenza tra la rendita notificata e la rendita presunta per le annate dal 94 ad oggi.

Risposta ADUC
La circolare ha un valore relativo e sicuramente va oltre la legge stessa, che conferma l'irrichiedibilita' di sanzioni ed interessi ma non delle differenze.
A fronte di una normativa tutto sommato piuttosto chiara, l'interpretazione di un'eventuale Commissione Tributaria potrebbe non essere favorevole.
Volendo, puo' provare ad opporsi su tali basi avverso la cartella, pero' rischia il rigetto. E' invece certo che nel 2001 non possano chiederle l'anno 1994, ma solo dal 1995 in poi.
Forse, senza far scadere i termini di opposizione e pagamento, potrebbe provare a risolvere informalmente la questione, con l'Ufficio adibito o rivolgendosi ed appoggiandosi al Difensore Civico Regionale.
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