Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
19 luglio 2001
Mi e' giunto, in data 7 luglio, un verbale di contestazione di un eccesso di velocita' rilevato con autovelox AVS 96-G installato in un'autovettura di servizio.
Tale violazione (velocita' di 79 km/h su limite di 50) non mi e' stata subito contestata adducendo le seguenti giustificazioni:
"violazione non contestata al momento dell'accertamento perche', nell'impossibilita' di predisporre una pattuglia a valle dal rilevamento, l'unico operatore preposto al servizio non poteva contestualmente verificare il regolare funzionamento dell'apparecchio e intimare l'alt al trasgressore; dopo aver percepito la velocita', dal display dello strumento (circa un secondo-tempo psicotecnico), diventava impossibile per l'accertatore ogni tentativo di contestazione, trovandosi l'autoveicolo da fermare ormai ad una distanza di circa 21 metri dal punto del rilievo, inoltre, la notoria pericolosita' di quel tratto dell SS 53 Postumia, non ha permesso, in condizioni di sicurezza alcun tentativo di inseguimento per fermare il veicolo".
C'e' spazio per un ricorso?
Io focalizzerei l'attenzione su due elementi:
l'unico operatore in macchina che esclude a priori la possibilita' di fermare il veicolo (chi mi assicura che l'agente fosse veramente in macchina?) e la non pericolosita' di quel tratto di strada (allegando delle fotografie).
In attesa di una risposta vi ringrazio anticipatamente.
Tale violazione (velocita' di 79 km/h su limite di 50) non mi e' stata subito contestata adducendo le seguenti giustificazioni:
"violazione non contestata al momento dell'accertamento perche', nell'impossibilita' di predisporre una pattuglia a valle dal rilevamento, l'unico operatore preposto al servizio non poteva contestualmente verificare il regolare funzionamento dell'apparecchio e intimare l'alt al trasgressore; dopo aver percepito la velocita', dal display dello strumento (circa un secondo-tempo psicotecnico), diventava impossibile per l'accertatore ogni tentativo di contestazione, trovandosi l'autoveicolo da fermare ormai ad una distanza di circa 21 metri dal punto del rilievo, inoltre, la notoria pericolosita' di quel tratto dell SS 53 Postumia, non ha permesso, in condizioni di sicurezza alcun tentativo di inseguimento per fermare il veicolo".
C'e' spazio per un ricorso?
Io focalizzerei l'attenzione su due elementi:
l'unico operatore in macchina che esclude a priori la possibilita' di fermare il veicolo (chi mi assicura che l'agente fosse veramente in macchina?) e la non pericolosita' di quel tratto di strada (allegando delle fotografie).
In attesa di una risposta vi ringrazio anticipatamente.
Risposta ADUC
Non ci sono certezze: ma e' sicuro che non possa mettere in dubbio la veridicita' di quanto sostenuto dall'accertatore, bensi' l'opportunita'. Dunque, non puo' contestare il fatto che l'agente fosse in auto, ma -eventualmente- l'opportunita' che l'agente, conscio della difficolta' che avrebbe cosi' incontrato a fermare il mezzo, abbia deciso di stare in auto. Cosi' come puo' essere contestabile la volontarieta' di scegliere un tratto se particolarmente pericoloso, o di non utilizzare una seconda pattuglia. Puo' certamente contestare anche la pericolosita' in se'.
Non c'e' tuttavia alcuna certezza nell'esito.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Non c'e' tuttavia alcuna certezza nell'esito.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti